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Document 31990R0747

    REGOLAMENTO (CEE) N. 747/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

    GU L 82 del 29.3.1990, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/747/oj

    31990R0747

    REGOLAMENTO (CEE) N. 747/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi -

    Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/1990 pag. 0024 - 0025


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 747/90 DELLA COMMISSIONE

    del 28 marzo 1990

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 12,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/89 (4), ha stabilito, in particolare, le modalità della determinazione degli smantellamenti automatici dei divari monetari negativi venutisi a creare in seguito a riallineamenti monetari; che occorre precisare le modalità di attuazione degli smantellamenti automatici, tenendo conto degli altri smantellamenti che possono avere luogo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 3578/88 è inserito il seguente articolo:

    « Articolo 7 bis

    1. Gli smantellamenti del divario monetario effettivo di nuova creazione sono effettuati in base ai tassi di conversione agricoli:

    - fissati o, eventualmente, previsti con decisione del Consiglio o a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

    - applicabili dopo la data di entrata in vigore degli smantellamenti del divario effettivo di nuova creazione, e

    - che determinano l'aumento degli smantellamenti di cui trattasi.

    Tuttavia, gli adeguamenti di cui al primo comma non possono determinare un tasso di conversione agricolo superiore al tasso di mercato corrispondente al divario monetario effettivo calcolato immediatamente dopo il riallineamento.

    2. I tassi di conversione agricoli derivanti dagli smantellamenti del divario monetario effettivo di nuova creazione, adattati eventualmente a norma del paragrafo 1, sono determinati in base al tasso di mercato corrispondente al divario monetario effettivo calcolato immediatamente dopo il riallineamento.

    3. Salvo diverse decisioni del Consiglio gli eventuali smantellamenti supplementari decisi dopo un riallineamento monetario, sono realizzati in base ai tassi di conversione agricoli di cui al paragrafo 2.

    Tuttavia, gli adeguamenti di cui al primo comma non possono determinare un tasso di conversione agricolo superiore al tasso di mercato applicabile all'atto della decisione dello smantellamento supplementare da parte del Consiglio.

    4. Ai fini dell'adattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, i tassi di conversione agricoli sono fissati:

    a) nei cinque giorni lavorativi successivi al riallineamento monetario per quanto riguarda:

    - la prima fase del regime di smantellamento automatico per tutti i prodotti considerati, e

    - la fase successiva per i prodotti la cui campagna di commercializzazione ha inizio dopo il riallineamento di cui trattasi e prima dell'inizio della campagna di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari successiva al riallineamento;

    b) al più tardi, nel corso del mese che precede l'inizio della prima, della seconda e della terza campagna del latte e dei prodotti lattiero-caseari, successive al riallineamento monetario, per quanto riguarda le altre fasi del regime di smantellamento automatico e tutti i prodotti di cui trattasi.

    5. Qualora l'entita dello smantellamento complessivo, eventualmente adattato a norma dei paragrafi 1 e 3, superi uno dei divari monetari effettivi esistenti all'atto della fissazione dei tassi di conversione agricoli, si effettua lo smantellamento a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 per il tasso di conversione e per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, in modo da ridurre al massimo la creazione di divari monetari effettivi. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

    (4) GU n. L 293 del 12. 10. 1989, pag. 34.

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