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Document 31990R0743
Commission Regulation (EEC) No 743/90 of 28 March 1990 providing for a derogation from certain provisions on the volatile acid content of certain wines
REGOLAMENTO (CEE) N. 743/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini
REGOLAMENTO (CEE) N. 743/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini
GU L 82 del 29.3.1990, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 16/03/1993; abrogato da 393R0586
REGOLAMENTO (CEE) N. 743/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini -
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/1990 pag. 0020 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 743/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 4, considerando che l'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini; che possono essere previste deroghe per i vini con titolo alcolometrico uguale o superiore a 13 % vol in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, lettera b) del suddetto regolamento; che certi vini della Gironda della raccolta 1989 appartenenti a questa categoria presentano, a causa della lentezza della fermentazione dovuta a una grande maturità delle uve, un tenore di acidità volatile superiore a quello previsto dall'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, il tenore di acidità volatile dei v. q. p. r. d. Sauternes, Barsac, Cerons, Sainte-Croix du Mont, Loupiac et Cadillac della raccolta 1989, può essere superiore a 18 milliequivalenti ma non superiore a 22 milliequivalenti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 42 del 12. 2. 1990, pag. 9.