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Document 31990R0720

    REGOLAMENTO (CEE) N. 720/90 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 80 del 27.3.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/720/oj

    31990R0720

    REGOLAMENTO (CEE) N. 720/90 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/1990 pag. 0009 - 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 720/90 DELLA COMMISSIONE

    del 22 marzo 1990

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

    previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito da detto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    (1) Nel dicembre 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Comité de liaison des producteurs de ferro-alliages de la Communauté économique européenne » a nome di tutti i produttori comunitari di silicio metallico. La denuncia riguardava le importazioni di tale prodotto originario della Repubblica popolare cinese ed importato da detto paese oppure da Hong Kong.

    (2) La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al grave pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura. La Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa al prodotto in questione, che rientra nel codice NC 2804 69 00.

    (3) La Commissione ha avvertito ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni scritte.

    (4) Soltanto due esportatori e pochissimi importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

    (5) Per quanto riguarda l'industria di trasformazione, soltanto una società ha comunicato le proprie osservazioni in merito all'eventuale istituzione di un dazio antidumping.

    (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione provvisoria in merito alle pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società:

    a) Produttori comunitari:

    - Péchiney Electrométallurgie, Parigi, Francia,

    - VAW - Vereinigte Aluminium-Werke AG, Bonn, Repubblica federale di Germania,

    - Carburos Metálicos, Barcellona, Spagna,

    - Siderleghe Srl, Milano, Italia,

    - OET Calusco SpA, Milano, Italia;

    b) Importatore:

    - R. Hostombe Ltd, Sheffield, Regno Unito.

    (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1988. La procedura è stata prorogata a causa delle difficoltà incontrate per individuare un mercato di riferimento.

    B. PRODOTTO

    i) Definizione del prodotto

    (8) Il prodotto in questione è il silicio metallico ottenuto in forno elettrico ad arco per riduzione del quarzo di silicio con diversi composti del carbonio.

    Il silicio metallico è commercializzato in pezzi, granuli o polvere. Sul piano internazionale sono applicate alcune norme tecniche relative alle differenze di qualità, in funzione del tenore di impurezze (ferro, alluminio e calcio).

    Nell'ambito della presente procedura il silicio metallico proviene unicamente dalla Cina, dato che non esiste alcuna produzione a Hong Kong.

    ii) Prodotto simile

    (9) Le norme tecniche internazionali si applicano tanto al prodotto importato e oggetto della denuncia, quanto al silicio metallico prodotto nella Comunità. Nonostante alcune differenze in termini di purezza e di dimensioni tra il prodotto cinese e quello comunitario, le caratteristiche fisiche e le applicazioni sono essenzialmente identiche. Il silicio ottenuto nella Comunità può quindi essere considerato un prodotto simile a quello importato. Le parti interessate non hanno formulato alcuna osservazione a questo proposito.

    C. VALORE NORMALE

    (10) Dato che la Cina non è un paese ad economia di mercato e che il prodotto in questione non è fabbricato a Hong Kong, il ricorrente aveva proposto di confrontare i prezzi all'esportazione con i prezzi o i costi in un paese analogo, nella

    fattispecie gli Stati Uniti d'America. I produttori statunitensi hanno tuttavia rifiutato di collaborare con la Commissione oppure non hanno fornito informazioni sufficienti. La Commissione ha quindi chiesto la collaborazione di produttori in altri tre paesi analoghi, la Norvegia, il Canada e la Iugoslavia. Anche tali produttori hanno tuttavia rifiutato di collaborare con la Commissione oppure non hanno fornito informazioni sufficienti. In tali circostanze la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che il valore normale doveva essere determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, ovvero in base ai prezzi pagabili nella Comunità per un prodotto simile, debitamente adeguati per tener conto di un equo margine di profitto.

    D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

    (11) In mancanza di risposte soddisfacenti e rappresentative da parte degli esportatori cinesi e degli importatori del prodotto in questione nella Comunità, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a titolo provvisorio, in base agli elementi disponibili, nella fattispecie i prezzi all'importazione pubblicati da Eurostat. La Commisisone ha inoltre accertato che tali dati corrispondevano sostanzialmente alle informazioni fornite dagli esportatori che avevano risposto parzialmente ai questionari della Commissione.

    (12) Dato che i prezzi all'esportazione da Hong Kong citati nelle statistiche pubblicate da Eurostat si riferiscono in realtà al prodotto cinese, ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione si è tenuto conto dei quantitativi e dei prezzi dei prodotti esportati tanto dalla Repubblica popolare cinese, quanto da Hong Kong.

    E. CONFRONTO

    (13) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche materiali dei prodotti e i costi del trasporto dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità.

    Le differenze nelle caratteristiche materiali dei prodotti riguardavano in particolare la dimensione dei granuli, nonché la purezza dei prodotti importati e il tipo di imballaggio. Ai fini dell'adeguamento si è tenuto conto dei costi sostenuti dall'importatore per controllare le dimensioni e la qualità della merce e per sostituire l'imballaggio.

    (14) Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio fob.

    (15) Il margine è stato determinato confrontando su base mensile il valore normale e i prezzi all'esportazione.

    F. MARGINE DI DUMPING

    (16) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

    Il margine di dumping medio ponderato per il periodo dell'inchiesta è pari a 38,73 %.

    (17) Non è stato calcolato un margine di dumping separato per i prodotti importati da Hong Kong, i quali sono in realtà di origine cinese dato che non esiste ad Hong Kong alcuna attività di produzione.

    G. PREGIUDIZIO

    1. Importazione dei prodotti in questione e quote di mercato

    (18) Le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originarie della Cina sono iniziate nel 1987 con un volume di 7 876 t. Nel corso del 1988 tali importazioni hanno raggiunto 20 214 t, con un incremento del 157 % rispetto all'anno precedente.

    La quota di mercato del prodotto importato rispetto al consumo complessivo nella Comunità, pari a 0 % nel 1986, è passata dal 3,6 % nel 1987 al 9,3 % nel 1988. La quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 1986 e il 1987 è invece scesa dal 44,7 % al 37,10 % e nel 1988 ha registrato un leggero aumento risalendo al 38 %.

    2. Andamento dei prezzi

    (19) Nel periodo di riferimento i prezzi medi ponderati dei prodotti importati originari della Repubblica popolare cinese, nei confronti dei primi acquirenti indipendenti nella Comunità, erano inferiori del 5,4 % ai prezzi applicati dai produttori comunitari ai primi acquirenti indipendenti. Tali prezzi erano insufficienti per compensare i costi dei produttori comunitari.

    Il confronto tiene conto delle differenze tra i prodotti importati e quelli della Comunità in termini di caratteristiche materiali (vedi paragrafo 13).

    (20) I prezzi medi ponderati nella Comunità, che nel 1985 erano di circa 1 550 ECU/t, nel 1986 sono scesi fino a 1 364 ECU/t. Nel 1987, in seguito alle importazioni dalla Cina, i prezzi medi ponderati hanno raggiunto il livello più basso pari a 1 288 ECU/t, che hanno mantenuto nel corso del 1988.

    A causa delle pratiche di dumping i produttori comunitari non hanno potuto applicare prezzi sufficienti per compensare i costi di produzione e realizzare un equo margine di profitto. Il margine di profitto è inferiore a quelli ottenuti prima che iniziassero le importazioni dei prodotti cinesi.

    3. Incidenza delle importazioni sulla situazione dei produttori comunitari

    a) Consumo, capacità di produzione, produzione, utilizzazione degli impianti e vendite nella Comunità

    (21) Nel 1987 il consumo del prodotto in questione nella Comunità è aumentato dell'11,2 % ed è rimasto invariato nel 1988.

    La produzione comunitaria è invece diminuita del 5,2 %, passando da 111 321 t a 105 522 t tra il 1987 e il 1988.

    (22) Tra il 1987 e il 1988, per migliorare la redditività, i produttori comunitari hanno ridotto le capacità di produzione da 146 061 t a 134 354 t, con una diminuzione dell'8 %.

    (23) L'indice di utilizzazione degli impianti nella Comunità, che nel 1986, l'anno precedente all'inizio delle importazioni dalla Cina, era pari all'82,5 %, è sceso al 76,2 % nel 1987 ed è successivamente risalito al 78,5 % in seguito alla riduzione della capacità.

    (24) Nonostante il processo di ristrutturazione avviato dai produttori comunitari e l'incremento del consumo, le vendite dell'industria comunitaria nel 1987 sono scese del 7,7 % e nel 1988 hanno avuto un aumento non superiore al 2 %.

    b) Occupazione e redditività

    (25) Il numero di persone occupate nell'industria comunitaria è sceso del 5,4 % nel 1987 e dell'8,6 % nel 1988.

    (26) Per seguire l'andamento generale dei prezzi i produttori comunitari hanno ridotto i loro prezzi del 4,9 % nel 1987 e dell'1,5 % nel 1988.

    (27) Fatta eccezione per il produttore spagnolo, che nel periodo di transizione è protetto da un dazio doganale speciale, più elevato di quello applicabile alla frontiera comune della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, nel periodo in questione i produttori comunitari hanno subito perdite rilevanti oppure hanno appena potuto compensare i costi di produzione nonostante l'incremento del consumo.

    Nel periodo di riferimento le perdite dei produttori comunitari sono comprese tra l'1 % e il 13 %.

    La Commissione ha accertato che l'industria comunitaria ha subito un rilevante pregiudizio, con un calo sostanziale della redditività.

    4. Causa del pregiudizio

    (28) Dal 1987 in poi si rileva un costante incremento delle importazioni dei prodotti originari della Cina a prezzi nettamenti inferiori ai costi di produzione nella Comunità.

    (29) L'incremento del consumo comunitario non giustifica l'aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, come risulta dai dati relativi al 1987 e al 1988. La quota di mercato delle importazioni del prodotto cinese è infatti più che raddoppiata, mentre il consumo comunitario ha avuto un incremento sensibilmente inferiore nel 1987 ed è rimasto invariato nel 1988.

    (30) Tra il 1987 e il 1988 le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi sono scese dal 59,3 % al 52,7 %.

    Le importazioni dai tre principali paesi terzi fornitori (Norvegia, Sudafrica e Brasile) sono rimaste invariate.

    La Commissione ha accertato che i prezzi dei prodotti importati da tutti gli altri paesi terzi erano superiori ai prezzi dei prodotti cinesi.

    (31) Alla luce di tali elementi la Commissione ha concluso che gli effetti delle importazioni di silicio metallico, originario della Repubblica popolare cinese, considerati separatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

    I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (32) Dato il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria del silicio metallico in termini di redditività e di quote di mercato, la Commissione ritiene che, se non venissero istituite misure nei confronti delle importazioni oggetto di dumping e causa di pregiudizio, l'industria comunitaria rischierebbe di dover rinunciare alla produzione di silicio metallico. Poiché è necessario evitare una dipendenza totale da fonti di approvvigionamento al di fuori della Comunità per un prodotto di base destinato a numerosi settori industriali che applicano la tecnologia avanzata, la Commissione ritiene che l'interruzione della produzione comunitaria di silicio metallico avrebbe conseguenze negative su una parte rilevante dell'industria comunitaria.

    (33) La maggior parte dei paesi terzi produttori di silicio metallico sono alquanto lontani dal mercato comunitario. Occorre inoltre tener conto delle grandi differenze relative alla qualità dei prodotti importati e alla tecnologia applicata nei paesi terzi. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle osservazioni espresse da un'impresa che utilizza il silicio metallico, la quale ha affermato di aver potuto vendere i suoi prodotti finali a prezzi competitivi unicamente grazie alle importazioni a prezzi di dumping.

    La Commissione ha tuttavia accertato che nel periodo dell'inchiesta la società in questione aveva acquistato soltanto il 2,7 % del fabbisogno complessivo di silicio metallico dai fornitori cinesi. È inoltre opportuno riaffermare che non è giustificata la persistenza dei vantaggi in termini di prezzi di cui hanno precedentemente beneficiato gli acquirenti in seguito a pratiche sleali.

    (34) La Commissione ritiene quindi che nell'interesse della Comunità sia opportuno ripristinare una situazione di concorrenza leale sul mercato comunitario e che gli interessi dell'industria comunitaria debbano prevalere su quelli dei consumatori e dell'industria di trasformazione, che hanno acquistato il prodotto a prezzi di dumping.

    J. DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI

    (35) Per valutare l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha confrontato il prezzo medio all'importazione del prodotto cinese con un prezzo di vendita teorico che permetterebbe ai produttori comunitari di effettuare vendite redditizie. Da tale confronto risulta uno scarto medio pari al 14,7 %, percentuale corrispondente al 18,7 % su base cif.

    Per determinare il prezzo di vendita teorico sono stati presi in considerazione i costi di produzione del produttore comunitario considerato maggiormente rappresentativo. A tali costi è stato aggiunto un margine di profitto del 6,5 %, corrispondente al margine minimo necessario affinché i produttori comunitari possano ottenere un utile equo sul capitale investito.

    Per eliminare il pregiudizio il prezzo franco frontiera comunitaria deve essere pertanto aumentato dell'importo calcolato.

    (36) In tali circostanze la Commissione ritiene che il dazio provvisorio da istituire non debba essere pari al margine di dumping accertato, dato che un dazio inferiore al margine di dumping di 38,7 % è sufficiente per eliminare il pregiudizio attribuibile alle importazioni in questione.

    (37) La Commissione ha tenuto conto del livello dei prezzi delle importazioni in questione, compresi il margine dell'importatore e i dazi doganali, nonché di un prezzo di vendita minimo che consentirebbe ai produttori comunitari di compensare i costi di produzione e di ottenere un profitto equo.

    (38) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di prodotti registrati nelle statistiche comunitarie come originari di Hong Kong riguardavano in realtà prodotti originari della Cina. È quindi opportuno chiudere la procedura nei confronti di Hong Kong senza istituire un dazio specifico sul prodotto proveniente da tale paese.

    (39) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2804 69 00.

    2. L'aliquota del dazio è pari al 18,7 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato.

    3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese, è subordinata al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    Articolo 3

    La procedura relativa alle importazioni da Hong Kong è chiusa senza istituzione di dazi antidumping.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di questo periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1990.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. C 26 dell'1. 2. 1989, pag. 8.

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