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Document 31990R0408
Commission Regulation (EEC) No 408/90 of 16 February 1990 derogating in regard to packaging until 30 June 1992 from the quality standards for tomatoes
REGOLAMENTO (CEE) N. 408/90 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1990 che deroga, fino al 30 giugno 1992, alle norme di qualità per i pomodori, per quanto riguarda il condizionamento
REGOLAMENTO (CEE) N. 408/90 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1990 che deroga, fino al 30 giugno 1992, alle norme di qualità per i pomodori, per quanto riguarda il condizionamento
GU L 43 del 17.2.1990, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992
REGOLAMENTO (CEE) N. 408/90 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1990 che deroga, fino al 30 giugno 1992, alle norme di qualità per i pomodori, per quanto riguarda il condizionamento
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 17/02/1990 pag. 0020 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 408/90 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1990 che deroga, fino al 30 giugno 1992, alle norme di qualità per i pomodori, per quanto riguarda il condizionamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione (3), ha stabilito norme di qualità per i pomodori; che si è assistito ad un progresso tecnologico nella preparazione commerciale di taluni prodotti che consente una migliore identificazione degli stessi dal punto di vista commerciale, senza degradarne le caratteristiche qualitative; che è inoltre opportuno acquisire l'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme e, in conseguenza, derogare provvisoriamente alle norme di qualità per i pomodori; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni dell'allegato al regolamento (CEE) n. 778/83 la seguente frase: « È vietata l'apposizione di un timbro o di un'etichetta sui pomodori stessi », prevista al capitolo V, punto B « Condizionamento », è soppressa, fino al 30 giugno 1992. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.