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Document 31990R0387

    REGOLAMENTO (CEE) N. 387/90 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna

    GU L 42 del 16.2.1990, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/387/oj

    31990R0387

    REGOLAMENTO (CEE) N. 387/90 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 16/02/1990 pag. 0008 - 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 387/90 DEL CONSIGLIO

    del 12 febbraio 1990

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2180/88 (2), l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (4), è concessa per i semi di colza, ravizzone e girasole trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali; che l'integrazione, calcolata a norma dell'articolo 95 dell'atto di adesione, si è rilevata insufficiente per l'incorporazione dei semi citati negli alimenti per animali in Spagna; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/90 (6), prevede che sia redatto un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo; che l'articolo 14 dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto compensativo per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione o ad essere utilizzati dall'industria alimentare, nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento; che, per consentire l'incorporazione negli alimenti per animali dei semi di girasole prodotti in Spagna, è opportuno prevedere - entro questo stesso limite - la concessione di un aiuto speciale e precisare i fattori da prendere in considerazione per la fissazione del suo importo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 3. D'altronde, entro il limite di cui al paragrafo 1, i semi di girasole incorporati negli alimenti per animali beneficiano di un aiuto speciale uguale alla differenza tra il loro prezzo indicativo in Spagna e il prezzo di questi stessi semi sul mercato mondiale; tale differenza è rettificata per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali e dello scarto tra il prezzo sul mercato spagnolo e il prezzo sul mercato mondiale dei prodotti concorrenti. L'importo di questo aiuto è fissato periodicamente dalla Commissione. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. WALSH

    (1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

    (2) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 11.

    (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (4) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

    (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

    (6) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 1.

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