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Document 31990R0141

    REGOLAMENTO (CEE) N. 141/90 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1990 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento

    GU L 16 del 20.1.1990, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/141/oj

    31990R0141

    REGOLAMENTO (CEE) N. 141/90 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1990 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1990 pag. 0023 - 0024


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 141/90 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 1990

    recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (1),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/90 (3), stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti nell'ambito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (5), e detenuti dagli organismi d'intervento;

    considerando che per permettere la verifica dell'unicità delle offerte presentate per una gara parziale, occorre disporre che l'elenco dei concorrenti, corredato delle indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1780/89, sia nominativo;

    considerando che per l'utilizzazione nel settore dei carburanti è prevista una gara specifica; che non è pertanto necessario limitare, nell'ambito delle gare parziali, i quantitativi offerti per gli impieghi industriali assimilabili alla combustione dell'alcole nel caso in cui tali impieghi non si riferiscano espressamente al settore dei carburanti;

    considerando che occorre consentire che le offerte presentate per una data gara parziale si riferiscano a più di una cisterna nei casi in cui non siano stati posti limiti per i quantitativi offerti per determinate utilizzazioni;

    considerando che talune utilizzazioni finali previste per l'alcole nell'ambito di una gara parziale richiedono la trasformazione dell'intero quantitativo di alcole aggiudicato o parte di esso in alcole rettificato; che tale trasformazione comporta la produzione di teste-code inadatte all'utilizzazione inizialmente prevista nell'ambito della gara parziale; che occorre pertanto adeguare le condizioni per lo svincolo delle cauzioni di buona esecuzione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, l'ultima parte della frase è sostituita dal seguente testo:

    « Nonché le trasformazioni in merci esportate a fini industriali da un operatore, che almeno una volta negli ultimi due anni abbia usufruito del regime di perfezionamento attivo, escluse le trasformazioni che consistono soltanto in operazioni di ridistillazione, rettificazione, disidratazione, depurazione o denaturazione dell'alcole. »

    2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. Oltre all'indicazione di cui all'articolo 30, l'offerta precisa:

    - il numero della o delle cisterne in cui è collocato l'alcole oggetto dell'offerta; tutte le cisterne devono essere situate in uno stesso Stato membro;

    - il quantitativo di alcole oggetto dell'offerta ripartito per cisterna, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Tale quantitativo non può essere inferiore, per ciascuna offerta, a 100 hl né superiore a 5 000 hl di alcole a 100 % vol. qualora l'impiego industriale finale sia assimilabile ad un'utilizzazione nel settore dei carburanti. »

    3) All'articolo 6, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    « 3. Entro i due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco nominativo dei concorrenti la cui offerta può essere accolta conformemente all'articolo 30, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti, l'ubicazione e i tipi di alcoli in oggetto nonché l'utilizzazione prevista. »

    4) All'articolo 33, punto 2 è aggiunto il seguente testo:

    « L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato ai fini previsti in una gara parziale è considerata completa se, nel caso in cui essa richieda la preventiva rettifica dell'alcole, il 90 % almeno del quantitativo totale di alcole aggiudicato è utilizzato conformemente a tali fini; ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

    (2) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 6 del 9. 1. 1990, pag. 18.

    (4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

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