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Document 31990R0137

    REGOLAMENTO (CEE) N. 137/90 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi

    GU L 16 del 20.1.1990, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/02/1990; abrogato da 390R0354

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/137/oj

    31990R0137

    REGOLAMENTO (CEE) N. 137/90 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1990 pag. 0009 - 0010


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 137/90 DELLA COMMISSIONE

    del 4 gennaio 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

    visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

    considerando che, nei casi in cui la restituzione è differenziata a seconda della destinazione, il pagamento della stessa è subordinato, tra l'altro, alla presentazione della prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo considerato; che l'esperienza acquisita ha evidenziato che i documenti a tal fine previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3947/89 (5), non sono sufficientemente affidabili segnatamente in assenza di correlazione con le procedure amministrative e doganali vigenti nei paesi terzi; che i rischi di frode a danno del bilancio comunitario sono pertanto considerevoli e che occorre dunque sopprimere la possibilità dell'uso di questi documenti come prove dell'importazione effettiva in un determinato paese terzo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento non sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati; che a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e delle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli, queste misure devono pertanto essere comunicate al Consiglio immediatamente dopo la loro adozione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

    1) Nel paragrafo 1 dell'articolo 18 il testo delle lettere b) e c) è soppresso.

    2) Nel paragrafo 2 dell'articolo 18, la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

    « Tuttavia, se il documento di cui al paragrafo 1 non può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore o se esso è considerato insufficiente, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti: »

    3) L'allegato II è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1990.

    Esso è applicabile alle operazioni per le quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate a decorrere dal 1o febbraio 1990.

    Per le operazioni per le quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate anteriormente al 1o marzo 1990, le autorità competenti sono autorizzate ad accettare le prove previste dalle disposizioni vigenti fino al 31 gennaio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

    (4) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 29.

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