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Document 31990R0037

REGOLAMENTO (CEE) N. 37/90 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

GU L 6 del 9.1.1990, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/37/oj

31990R0037

REGOLAMENTO (CEE) N. 37/90 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1990 pag. 0018 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 37/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3052/89 (3), stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita occorre precisare le condizioni alle quali si può dare seguito alle offerte presentate nell'ambito di una gara parziale;

considerando che, per poter riservare un seguito favorevole al maggior numero possibile di offerte presentate nell'ambito di una gara parziale, nelle quali i prezzi proposti siano ritenuti soddisfacenti e le utilizzazioni finali previste per l'alcole siano idonee a sviluppare nuovi sbocchi industriali di tale prodotto, occorre prevedere la possibilità di aggiudicare una partita di sostituzione ai concorrenti che abbiano presentato offerte rispondenti alle suddette caratteristiche; che questa procedura permette di aumentare le vendite di alcole comunitario contribuendo alle riduzione delle giacenze la cui gestione comporta elevati costi di bilancio;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

1. L'articolo 7 è modificato come segue:

- Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione può decidere, in base alle offerte presentate ed eventualmente per tipo di utilizzazione finale prevista per l'alcole:

- di dar seguito alle offerte,

- oppure di non dare seguito alle offerte. »

- È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

« 4 bis. Qualora varie delle offerte che potrebbero essere accolte riguardino in tutto o in parte le stesse cisterne, la Commissione aggiudica il quantitativo di alcole al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata in valore assoluto.

Nell'ambito della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può proporre, ai concorrenti le cui offerte di cui al primo comma non possono essere soddisfatte, di sostituire il quantitativo offerto con un quantitativo di alcole dello stesso tipo situato nello stesso luogo. In tal caso le offerte corrispondenti si considerano accolte a meno che i concorrenti interessati non comunichino per iscritto all'organismo d'intervento che non sono d'accordo con tale sostituzione nel termine di 10 giorni lavorativi a deccorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5 bis, primo trattino.

A tal fine, la decisione della Commissione indica, relativamente alle cisterne di alcole invenduto designate nell'allegato del regolamento che indice la gara permanente, il numero della cisterna nella quale si trova il quantitativo di alcole di sostituzione. Qualora nell'allegato del regolamento che indice la gara permanente non figuri alcuna cisterna di alcole ancora invenduto dello stesso tipo e nello stesso luogo, la Commissione può, previa consultazione dell'organismo d'intervento interessato e con il suo accordo, indicare nella sua decisione un'altra cisterna di alcole dello stesso tipo situata nello stesso luogo. »

2. L'articolo 8 è modificato come segue:

- al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la Commissione decida, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 bis di proporre una sostituzione e tale proposta non sia seguita da disaccordo da parte del concorrente, la dichiarazione di attribuzione di cui al primo comma viene rilasciata dall'organismo d'intervento interessato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 4 bis, secondo comma. »

- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, entro due settimane dal giorno del rilascio della dichiarazione di attribuzione, l'aggiudicatario:

- si fa rilasciare la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1 presso l'organismo d'intervento,

- fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nella sua offerta. »

3. All'articolo 31, il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente testo:

« 1 bis. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- l'aggiudicatario può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato,

- il concorrente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 bis, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.

I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 2 ecu per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(2) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 17.

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