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Document 31990D0482

90/482/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVA ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI, DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA, ALLE PARTI DEL TERRITORIO INDENNE DA PESTE SUINA CLASSICA

GU L 267 del 29.9.1990, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/482/oj

31990D0482

90/482/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RELATIVA ALLE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI, DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA, ALLE PARTI DEL TERRITORIO INDENNE DA PESTE SUINA CLASSICA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0043 - 0043


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativa alle misure provvisorie applicabili, dopo l'unificazione della Germania, alle parti del territorio indenne da peste suina classica

(90/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, la direttiva 72/461/CEE (2) del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche prevede l'elaborazione dell'elenco degli Stati membri e delle parti di territorio che sono indenni da peste suina;

considerando che con la decisione 88/303/CEE (3) il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Comunità come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che è opportuno definire lo statuto delle regioni del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le misure adottate dalla presente decisione si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato ad hoc di cui alla direttiva 90/476/CEE del Consiglio (4) o del 17 settembre 1990 relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni « Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Postdam, Frankfurt, Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhi, Dresden, Leipzig, Chemnitz e Berlin-Ost » devono essere considerate indenni da peste suina ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 72/461/CEE nel quadro dell'articolo 3 della decisione 88/303/CEE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'unificazione della Germania e fino all'entrata in vigore una volta adottata dal Consiglio, nel settore dell'agricoltura, della direttiva relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché nella normativa veterinaria e zootecnica a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1990 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(3) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.

(4) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

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