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Document 31990D0403

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)

GU L 208 del 7.8.1990, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/403/oj

31990D0403

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 07/08/1990 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0106


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

(90/403/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 81/956/CEE (3), modificata dalla decisione 88/573/CEE (4), il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria e Svizzera offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità;

considerando che il periodo di validità di questa equivalenza scade il 30 giugno 1990;

considerando che, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate in Austria e Svizzera, le condizioni su cui erano in origine fondate le constatazioni comunitarie risultano tuttora soddisfatte;

considerando che è pertanto opportuno prorogare di cinque anni il periodo di validità dell'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE, la data « 30 giugno 1990 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59.

(3) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 44.

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