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Document 31990D0265

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1990 relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi di alcuni ortofrutticoli ai prezzi comuni (90/265/CEE)

GU L 150 del 14.6.1990, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/265/oj

31990D0265

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1990 relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi di alcuni ortofrutticoli ai prezzi comuni (90/265/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 14/06/1990 pag. 0024 - 0024


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1990

relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi di alcuni ortofrutticoli ai prezzi comuni

(90/265/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 265, punto 1, lettera b) dell'atto di adesione prevede la determinazione delle modalità secondo cui la Repubblica portoghese deve, all'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991, ravvicinare ai prezzi comuni i prezzi portoghesi inferiori agli stessi; che, secondo la disposizione citata, il ravvicinamento riguarda il livello raggiunto dai prezzi portoghesi, espressi in ecu, alla data del 31 dicembre 1989;

considerando che al 31 dicembre 1989 il Portogallo non aveva ancora fissato prezzi istituzionali; che, tuttavia, l'incidenza combinata del disposto dell'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione e dell'evoluzione dei prezzi comuni consente di ritenere che il massimo scarto attuale non può essere superiore al divario tra i prezzi comuni e i prezzi portoghesi risultante dagli atti della conferenza di negoziato del 1985; che, in assenza di altri elementi, è lecito basare su detto divario le modalità relative ai prezzi portoghesi della campagna 1990/1991;

considerando che conviene che il ravvicinamento sia di entità tale da garantire, insieme alle disposizioni applicabili durante la seconda tappa, l'allineamento armonioso e progressivo dei prezzi portoghesi sui prezzi comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per la campagna 1990/1991, la Repubblica portoghese fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei prodotti di seguito elencati ad un livello, espresso in ecu, almeno pari a quello previsto al paragrafo 2:

- mele,

- pere,

- albicocche,

- uve da tavola,

- limoni,

- arance,

- pomodori,

- melanzane,

- cavolfiori.

2. Il livello minimo dei prezzi portoghesi per la campagna 1990/1991 è determinato:

- valutando, in termini percentuali, il divario esistente tra i prezzi comuni di detta campagna e il livello dei prezzi portoghesi risultante dagli atti della conferenza di negoziato del 1985,

- riducendo quindi tale divario di 1/6.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. FLYNN

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