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Document 31990D0141

    90/141/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 1990, relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell'unione economica e monetaria

    GU L 78 del 24.3.1990, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/141/oj

    31990D0141

    90/141/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 1990, relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell'unione economica e monetaria

    Gazzetta ufficiale n. L 078 del 24/03/1990 pag. 0023 - 0024


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 marzo 1990

    relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell'unione economica e monetaria

    (90/141/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 103 e 145,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che nella riunione di Madrid del giugno 1989 il Consiglio europeo ha ribadito « la sua determinazione a realizzare progressivamente l'unione economica e monetaria prevista dall'atto unico »; che esso ha deciso « che la prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria si inizierà il 1o luglio 1990 »; che esso ha dichiarato che « l'unione economica e monetaria deve situarsi nella prospettiva del completamento del mercato interno e nel contesto della coesione economica e sociale » e che « nella sua realizzazione si dovrà tener conto del parallelismo fra gli aspetti economici e monetari, rispettare il principio della sussidiarietà e prendere in considerazione la diversità delle situazioni specifiche »;

    considerando che i progressi verso l'unione economica e monetaria rendono necessaria un'elevata convergenza dei risultati economici degli Stati membri attraverso una maggiore compatibilità e un più stretto coordinamento delle politiche economiche; che questo più intenso coordinamento delle politiche economiche contribuisce altresì alla realizzazione degli obiettivi comunitari, in particolare alla convergenza, ad un livello elevato, dei risultati economici nel quadro della stabilità monetaria;

    considerando che la realizzazione degli obiettivi dell'atto unico europeo, in particolare il completamento del mercato interno, richiederà un coordinamento più efficace delle politiche nella misura in cui intensificherà l'integrazione economica e finanziaria, rafforzerà la concorrenza ed i cambiamenti strutturali, amplificando in tal modo gli effetti oltre frontiera delle politiche economiche; che, a norma dell'articolo 102 A del trattato, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del sistema monetario europeo e dello sviluppo dell'ecu, nel rispetto delle competenze esistenti; che la prima fase dell'unione economica e monetaria deve costituire una valida base per l'ulteriore sviluppo e la solidità dell'unione stessa;

    considerando che il rafforzamento del coordinamento deve basarsi sulla volontà politica di approfondire il consenso sull'impostazione globale della politica economica; che per compiere progressi in questo processo di coordinamento occorrono flessibilità, sussidiarietà e impegni precisi ed adeguati nell'attività decisionale, nonché un processo di apprendimento;

    considerando che occorre abrogare la decisione 74/120/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un grado elevato di covergenze delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea (3) e la direttiva 74/121/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla stabilità, alla crescita economica e alla piena occupazione nella Comunità (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Consiglio mette in atto una sorveglianza multilaterale per realizzare nella Comunità una crescita sostenuta non inflazionistica nonché un livello di occupazione elevato e il grado di convergenza economica necessario per il successo della prima fase dell'unione economica e monetaria, nella prospettiva del completamento del mercato interno e nel contesto della coesione economica e sociale. In questo contesto si applicano i principi della stabilità dei prezzi, di una finanza pubblica e di una situazione monetaria sana, di bilance dei pagamenti globalmente sane e di mercati aperti e concorrenziali. Il Consiglio esamina almeno due volte all'anno:

    - la situazione, le prospettive e le politiche economiche nella Comunità e negli Stati membri;

    - la compatibilità delle politiche all'interno degli Stati membri e nell'intera Comunità;

    - il contesto economico esterno e la sua interazione con l'economia della Comunità.

    La sorveglianza multilaterale riguarda tutti gli aspetti della politica economica in prospettiva sia a breve che a medio termine.

    Articolo 2

    Il Consiglio attua la sorveglianza multilaterale nell'ambito di sessioni ristrette. Esso può autorizzare il suo presidente a rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni.

    In seguito al processo di apprendimento, la sorveglianza multilaterale deve condurre progressivamente a politiche compatibili, con impegni precisi e adeguati assunti dagli Stati membri. In questo contesto, il Consiglio può dare suggerimenti di politica economica ed emettere, su proposta della Commissione, raccomandazioni di politica economica.

    Articolo 3

    La sorveglianza multilaterale è incentrata soprattutto sulle politiche macroeconomiche, microeconomiche e strutturali; essa è svolta dal Consiglio sulla base di relazioni e analisi presentate dalla Commissione. Queste comprendono in particolare:

    - indicatori dei risultati economici e delle politiche economiche riguardanti fra l'altro le politiche monetarie e di bilancio, le tendenze dell'offerta e della domanda, la dinamica dei prezzi e dei costi, l'occupazione, lo sviluppo regionale, i mercati finanziari, le finanze pubbliche, gli importi monetari, i tassi di interesse e di cambio e gli squilibri esterni;

    - relazioni periodiche sulla situazione economica, sulle prospettive e sulle politiche degli Stati membri;

    - una valutazione periodica della situazione economica della Comunità e una relazione annua con l'analisi della situazione globale dell'economia e dell'orientamento sottostante della politica economica a medio termine e della loro interazione.

    Un esame delle politiche di bilancio avrà luogo nella misura del possibile anteriormente alla programmazione dei bilanci nazionali e verterà principalmente sull'entità e sul finanziamento dei disavanzi di bilancio come pure sugli orientamenti a medio termine della politica di bilancio e ciò allo scopo di ridurre i disavanzi sproporzionatamente elevati e di evitare i sostegni monetari.

    I lavori del Consiglio in materia di sorveglianza multilaterale sono preparati dal comitato monetario, con la partecipazione, per l'occasione, in qualità di esperto, di un rappresentante, nel comitato di politica economica, di ciascuno Stato membro e della Commissione. I presidenti del comitato monetario e del comitato di politica economica assistono alle riunioni del Consiglio nel corso delle quali si attua la sorveglianza.

    Articolo 4

    La relazione economica annuale è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

    Articolo 5

    Se gli sviluppi economici potenziali o effettivi in uno o più Stati membri presentano rischi per la stabilità e la coesione economica della Comunità, il Consiglio procede ad un esame della situazione economica. Tale esame può sfociare nella formulazione di raccomandazioni specifiche destinate a singoli Stati membri al fine di promuovere le necessarie correzioni della politica economica.

    Articolo 6

    Se eventi esterni alla Comunità ne minacciano la stabilità e coesione economica, si procede a consultazioni nell'ambito degli organi comunitari appropriati per esaminare eventuali misure.

    Articolo 7

    Per migliorare la coerenza tra le politiche monetarie e le altre politiche economiche il presidente del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea è invitato a partecipare alle pertinenti sessioni del Consiglio.

    Articolo 8

    Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono periodicamente al Consiglio europeo e al Parlamento europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Inoltre, il presidente del Consiglio può essere invitato a presentarsi dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo se il Consiglio ha espresso raccomandazioni politiche. I governi informano i loro parlamentari nazionali sui risultati della sorveglianza multilaterale in modo che questi possano tener conto di tali risultati nella definizione delle politiche economiche nazionali.

    Articolo 9

    Il Consiglio esamina periodicamente, in base alle relazioni presentate dalla Commissione e previa consultazione del comitato monetario, i progressi compiuti nella sorveglianza multilaterale attraverso l'attuazione della presente decisione. Tali relazioni sono trasmesse altresì al Parlamento europeo.

    Articolo 10

    La decisione 74/120/CEE e la direttiva 74/121/CEE sono abrogate.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. REYNOLDS

    (1) GU n. C 68 del 19. 3. 1990.

    (2) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 47.

    (3) GU n. L 63 del 5. 3. 1974, pag. 16.

    (4) GU n. L 63 del 5. 3. 1974, pag. 19.

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