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Document 31990D0112

90/112/CEE: Decisione della Commissione del 19 febbraio 1990 che modifica la decisione 88/324/CEE relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate per prevenire l'introduzione nel paese del "Corynebacterium sepedonicum" (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

GU L 67 del 15.3.1990, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/112/oj

31990D0112

90/112/CEE: Decisione della Commissione del 19 febbraio 1990 che modifica la decisione 88/324/CEE relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate per prevenire l'introduzione nel paese del "Corynebacterium sepedonicum" (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 15/03/1990 pag. 0049 - 0050


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1990

che modifica la decisione 88/324/CEE relativa alle modifiche da apportare alle misure adottate dalla Danimarca nel settore delle patate per prevenire l'introduzione nel paese del « Corynebacterium sepedonicum »

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(90/112/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la comunicazione notificata dal Regno di Danimarca il 15 novembre 1985,

considerando che la Danimarca ha messo in atto un programma per l'eradicazione del « Corynebacterium sepedonicum », organismo che provoca l'avvizzimento batterico della patata e la cui presenza è stata accertata in questo paese;

considerando che, nell'ambito di tale programma, il ministero danese dell'agricoltura ha adottato, in data 28 settembre 1984, il decreto n. 499 sulle patate da semina, sostituito, in data 11 dicembre 1987, dal decreto n. 795 sulle patate da semina, e, in data 29 agosto 1985, il decreto n. 820 relativo all'importazione e all'esportazione di vegetali, ecc., che ha completato le disposizioni dei due precedenti decreti;

considerando che tali disposizioni prevedono, in particolare, che le patate importate in Danimarca diverse da quelle importate a scopo di consumo alimentare nel periodo dal 15 aprile al 30 giugno dell'anno in cui sono prodotte:

- devono provenire in linea diretta da tuberi-seme derivati da meristemi perfettamente sani, e

- non devono essere venute a contatto, nelle fasi di produzione, raccolta, magazzinaggio, calibratura o trasporto, con tuberi aventi diversa origine;

considerando che a norma di tali decreti possono essere importate in Danimarca, in provenienza dagli altri Stati membri, soltanto patate che rispondano alle condizioni summenzionate;

considerando che la Danimarca ha giustificato tali provvedimenti adducendo la necessità di impedire che l'efficacia del suo programma di eradicazione potesse essere compromessa da un un'eventuale reintroduzione dell'organismo nocivo in oggetto, a causa di contatti tra le patate di produzione nazionale e patate poco sicure quanto al rispetto delle norme fitosanitarie;

considerando che la Commissione, con la decisione 88/324/CEE (2), ha invitato la Danimarca a modificare i decreti del 29 agosto 1985 e dell'11 dicembre 1987;

considerando che la decisione suddetta stabiliva che era prudente autorizzare la Danimarca ad applicare per un periodo limitato misure di salvaguardia supplementari, non essendo stato ancora concluso l'esame tecnico necessario per apprezzare le giustificazioni addotte dalla Danimarca;

considerando in particolare che non erano disponibili informazioni sufficienti per accertare se l'importazione di patate da semina originarie di regioni della Comunità in cui non si era constatata la presenza del « Corynebacterium sepedonicum » e che erano state ufficialmente certificate in virtù della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE (4), rischiava veramente di pregiudicare l'efficacia del programma danese di eradicazione;

considerando che non è tuttora possibile accertare veramente l'esistenza di tale rischio nonché di quello costituito dalle patate alimentari;

considerando che occorre prolungare il periodo durante il quale la Danimarca è autorizzata ad esigere alcune misure di salvaguardia per le patate da semina e per le patate alimentari;

considerando che le misure di salvaguardia verranno riesaminate alla fine del suddetto periodo limitato allo scopo di stabilire norme e disposizioni uniformi, applicabili in tutti gli Stati membri, intese ad impedire l'introduzione e la propagazione del « Corynebacterium sepedonicum »;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate tutte le azioni che potrebbero essere eventualmente decise in futuro a seguito dell'esame tecnico cui le misure danesi saranno sottoposte in permanenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 88/324/CEE, la data del « 30 giugno 1989 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1991 ».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

(2) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 84.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(4) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59.

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