This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31990D0064
90/64/EEC: Commission Decision of 6 February 1990 concerning the areas referred to in Article 3 (2) of Council Regulation (EEC) No 328/88 instituting a Community programme to assist the conversion of steel areas (Resider programme) (Only the Italian text is authentic)
90/64/CEE: Decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
90/64/CEE: Decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 43 del 17.2.1990, p. 34–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
90/64/CEE: Decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 17/02/1990 pag. 0034 - 0034
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1990 relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (90/64/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (1) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento; considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione una richiesta in tal senso riguardante la provincia di Livorno e le zone di: Genova, Terni - Spoleto, Sebino - Val Camonica - Val Cavallina; considerando che queste zone soddisfano ai criteri summenzionati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le zone seguenti: - provincia di Livorno, - zona di Genova comprendente i seguenti 40 comuni della provincia di Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (in parte, cioè: GZU Ponente, GZU Polcevera, Sampierdarena, GZU Bisagno eccetto S. Fruttuoso, Valle Sturia, San Martino, Sturia-Quarto, Porto), Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, S. Colombano Certenoli, S. Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tribogna, - zona di Terni - Spoleto, costituita dalla provincia di Terni e dal contiguo comune di Spoleto, - zona di Sebino - Val Camonica - Val Cavallina comprendente i seguenti 68 comuni della provincia di Brescia: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Berzo San Fermo, Bianzano, Bienno, Borgo di Terzo, Borno, Bossico, Braone, Breno, Capo di Ponte, Casazza, Castro, Cedegolo, Cenate Sopra, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Edolo, Endine Gaiano, Entratico, Esine, Fonteno, Gaverina Terme, Gianico, Grone, Incudine, Losine, Lovere, Lozio, Luzzana, Malegno, Malonno, Monasterolo del Castello, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pianico, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Solto Collina, Sonico, Sovere, Spinone al Lago, Temù, Trescore Balneario, Vezza d'Oglio, Vigano San Martino, Vione, Zandobbio, soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Il programma comunitario istituito da tale regolamento si applica pertanto a dette zone. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990. Per la Commissione Bruce MILLAN Membro della Commissione (1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.