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Document 31989S2031

DECISIONE N. 2031/89/CECA DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1989 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni

GU L 193 del 8.7.1989, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/2031/oj

31989S2031

DECISIONE N. 2031/89/CECA DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1989 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni -

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 08/07/1989 pag. 0011 - 0012


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DECISIONE N. 2031/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), e la relativa rettifica (2), in particolare l'articolo 12,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue:

A. Azione provvisoria

(1) Con la decisione n. 708/89/CECA (3), modificata dalla decisione n. 1324/89/CECA (4) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia.

B. Procedura successiva

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, tutti gli esportatori ed alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione ed hanno fatto conoscere i loro punti di vista sul dazio per iscritto.

C. Dumping

(3) Dato che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non è stato ricevuto nessun nuovo elemento di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping, la Commissione ritiene definitive le risultanze di cui alla decisione n. 708/89/CECA.

Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie in materia di dumping.

D. Pregiudizio

(4) Dato che non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito all'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione conferma le conclusioni di cui alla decisione n. 708/89/CECA.

E. Interesse della Comunità

(5) Entro i termini fissati nell'articolo 2 della decisione n. 708/89/CECA non sono state ricevute osservazioni da parte degli utilizzatori dei prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo originari della Iugoslavia e soggetti ai dazi antidumping provvisori.

(6) La Commissione conferma pertanto la conclusione secondo la quale nell'interesse della Comunità occorre adottare adeguati provvedimenti.

Nel caso in esame l'interesse della Comunità richiede l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Iugoslavia.

F. Impegno

(7) Gli esportatori della Iugoslavia, dopo essere stati informati del fatto che le principali risultanze dell'inchiesta preliminare sarebbero state confermate, hanno offerto impegni relativi alle esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità.

(8) Previa consultazione in sede di comitato consultivo, la Commissione ha deciso di non accettare gli impegni offerti ed ha comunicato agli esportatori interessati la motivazione di tale decisione.

G. Aliquota del dazio definitivo

(9) Alla luce di tali conclusioni, l'importo del dazio antidumping deve essere pari all'importo del dazio antidumping provvisorio.

H. Riscossione del dazio provvisorio

(10) In considerazione della rilevanza dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dai produttori comunitari, si ritiene necessario riscuotere interamente gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici », di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di cui ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90 e 7209 90 10, originari della Iugoslavia.

2. L'importo del dazio è pari a 54 ECU per 1 000 kg.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità della decisione n. 708/89/CECA sono riscossi definitivamente nella loro totalità.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

(3) GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 14.

(4) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 5.

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