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Document 31989R3672
Commission Regulation (EEC) No 3672/89 of 7 December 1989 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts
REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/89 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari
REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/89 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari
GU L 358 del 8.12.1989, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/89 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari -
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 08/12/1989 pag. 0028 - 0028
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/89 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3671/89 (4), il raffronto tra i prezzi d'offerta all'importazione ed i prezzi comuni si effettua utilizzando il tasso di conversione adottato per fissare gli importi compensativi monetari; che occorre pertanto abrogare l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/89 (6), il quale prevede altre modalità di raffronto dei prezzi in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (4) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4. (6) GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 13.