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Document 31989R3348

REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4027/88, che stabilisce talune disposizioni d' applicazione del regime dell' ammissione temporanea dei contenitori

GU L 323 del 8.11.1989, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3348/oj

31989R3348

REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4027/88, che stabilisce talune disposizioni d' applicazione del regime dell' ammissione temporanea dei contenitori -

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 08/11/1989 pag. 0017 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4027/88, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1737/89 (3), ha stabilito talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori, in particolare quelle relative alla marcatura dei contenitori; che occorre disporre che i contenitori recanti l'indicazione dello Stato membro di appartenenza sono da considerarsi rispondenti alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato; che è necessario che venga precisato, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano tali contenitori, lo status doganale dei medesimi, per consentire a questa autorità di effettuare i controlli necessari alla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4027/88 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

« 3. Quando reca l'indicazione dello Stato membro di appartenenza, un contenitore, corredato di marchi a norma dei paragrafi 1 e 2, è considerato rispondente alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato.

Tuttavia, il beneficiario del regime deve fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui il contenitorie si trova, le informazioni relative allo status doganale del medesimo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 4.

(2) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 22.

(3) GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 30.

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