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Document 31989R3209

    Regolamento (CEE) n. 3209/89 del Consiglio del 23 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 234/79 relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

    GU L 312 del 27.10.1989, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3209/oj

    31989R3209

    Regolamento (CEE) n. 3209/89 del Consiglio del 23 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 234/79 relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 312 del 27/10/1989 pag. 0005 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0184
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0184


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3209/89 DEL CONSIGLIO

    del 23 ottobre 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 234/79 relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3911/87 (2), in particolare l'articolo 6,

    vista la proposta della Commissione (3),

    visto il parere del Parlamento europeo (4),

    considerando che la nomenclatura combinata delle merci introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (6), soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero;

    considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 rende superfluo l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 234/79 (7);

    considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce che la nomenclatura combinata viene aggiornata ogni anno dalla Commissione; che occorre prevedere che, segnatamente a seguito di tali aggiornamenti, l'adeguamento corrispondente delle designazioni e dei codici figuranti nei regolamenti del Consiglio possa essere effettuato dalla Commissione e adattare pertanto l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 234/79,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 234/79 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 2

    1. La designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci o sottovoci della nomenclatura combinata nei regolamenti del Consiglio possono essere adeguati secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato se tali adeguamenti sono la conseguenza di modifiche della nomenclatura combinata.

    2. Ai fini del presente regolamento, il comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE è dichiarato competente per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. NALLET

    (1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 36.

    (3) GU n. C 199 del 4. 8. 1989, pag. 8.

    (4) Parere reso il 13 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (6) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

    (7) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

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