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Document 31989R3118
Commission Regulation (EEC) No 3118/89 of 17 October 1989 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts
REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/89 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari
REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/89 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari
GU L 300 del 18.10.1989, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/89 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari -
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 18/10/1989 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3118/89 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 209/88 della Commissione, del 26 gennaio 1988, relativo alla fissazione di importi supplementari per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/89 (4), e l'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89 (6), il raffronto tra i prezzi d'offerta all'importazione ed i prezzi comuni si effettua applicando il tasso di conversione adottato per fissare gli importi compensativi monetari; che occorre pertanto abrogare l'articolo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2301/89 (8), il quale prevede ulteriori modalità di raffronto per i prezzi in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è soppresso il testo della lettera a). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 21 del 21. 1. 1988, pag. 5. (4) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67. (6) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4. (8) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 7.