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Document 31989R3098

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/89 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1989 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare

    GU L 296 del 14.10.1989, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3098/oj

    31989R3098

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/89 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1989 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare -

    Gazzetta ufficiale n. L 296 del 14/10/1989 pag. 0038 - 0039


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/89 DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 1989

    che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/88 (4), prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per lo zucchero e per l'isoglucosio devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2853/88 della Commissione (5), l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81, è stato portato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

    considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28 di detto regolamento, secondo il caso, adeguati in virtù del regolamento (CEE) n. 2853/88;

    considerando che l'articolo 28 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che un contributo supplementare è riscosso dai fabbricanti allorquando la perdita globale constatata in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento, non è completamente coperta dall'introito dei contributi alla produzione; che, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, tale perdita globale non coperta ammonta a 158 597 474 ECU; che pertanto si deve fissare a 0,26953 il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, che per la Comunità rappresenta il rapporto tra la perdita globale constatata per la campagna di commercializzazione 1988/1989, conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 dello stesso regolamento e gli introiti del contributo alla produzione di base nonché del contributo B per tale campagna, previa riduzione di tale rapporto di 1;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1988/1989, sono fissati a:

    a) 1,0836 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

    b) 20,3175 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

    c) 0,4528 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

    d) 8,5252 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B.

    Articolo 2

    Il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, a 0,26953.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

    (4) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 10.

    (5) GU n. L 256 del 16. 9. 1988, pag. 47.

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