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Document 31989R2732

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2732/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 settembre 1989 che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici in ordine ai termini di pagamento

    GU L 263 del 9.9.1989, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2732/oj

    31989R2732

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2732/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 settembre 1989 che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici in ordine ai termini di pagamento -

    Gazzetta ufficiale n. L 263 del 09/09/1989 pag. 0014 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2732/89 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 settembre 1989

    che deroga al regolamento (CEE) n. 1244/82, recante modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici in ordine ai termini di pagamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/89 (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che a causa del rafforzamento delle misure di controllo, l'Italia non può rispettare, per le domande presentate per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il termine di pagamento previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1244/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2731/89 (4); che occorre pertanto stabilire una deroga a tale termine;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1244/82, l'Italia è autorizzata, per le domande presentate per la campagna di commercializzazione 1988/1989, a versare l'importo dei premi entro i 20 mesi successivi all'inizio del periodo previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

    (2) GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 3.

    (3) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.

    (4) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

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