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Document 31989R2682

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

    GU L 259 del 6.9.1989, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2682/oj

    31989R2682

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 -

    Gazzetta ufficiale n. L 259 del 06/09/1989 pag. 0006 - 0006


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE

    del 5 settembre 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

    considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2327/89 della Commissione (4), l'80 % del volume del contingente previsto è riservato agli operatori che abbiano importato nel quadro di detto contingente durante gli ultimi due anni e viene ripartito tra gli operatori stessi proporzionalmente alle importazioni realizzate in tale biennio;

    considerando che il Portogallo ha avuto accesso al summenzionato contingente soltanto a partire dal secondo di questi due anni; che è quindi opportuno, per non avvantaggiare gli operatori interessati, disporre che, per quanto li riguarda, la ripartizione di cui sopra verrà effettuata sulla base delle importazioni realizzate in questo unico anno; che inoltre, per dare agli operatori la possibilità di tener conto di tale modifica, occorre prorogare, per quanto li concerne, il termine di presentazione delle domande d'importazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2327/89 è modificato come segue:

    1. L'articolo 2, paragrafo 3 è completato con l'aggiunta del comma seguente:

    « Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori che abbiano importato in Portogallo, tale ripartizione avviene proporzionalmente alle importazioni effettuate unicamente nel corso del 1988. »

    2. L'articolo 5, paragrafo 1 è completato con l'aggiunta del comma seguente:

    « Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, la data del 1o settembre 1989 citata nella prima frase del presente paragrafo è sostituita dalla data dell'11 settembre 1989. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

    (4) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 67.

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