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Document 31989R2393

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/89 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe fresche o refrigerate originarie della Svezia

    GU L 227 del 4.8.1989, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2393/oj

    31989R2393

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/89 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe fresche o refrigerate originarie della Svezia -

    Gazzetta ufficiale n. L 227 del 04/08/1989 pag. 0001 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/89 DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 1989

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe fresche o refrigerate originarie della Svezia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca; che tale accordo è stato approvato con la decisione 86/558/CEE (1);

    considerando que tale accordo prevede l'apertura, per un periodo da stabilire di comune accordo, di un contingente tariffario comunitario di 20 000 t a dazio nullo per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi originarie della Svezia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo compreso tra il 15 settembre 1989 e il 14 febbraio 1990;

    considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 15 settembre 1989 al 14 febbraio 1990 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0616 // 0302 40 90 0304 10 93 ex 0304 10 98 // Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate originarie della Svezia // 20 000 // 0 (a) // // // // //

    (a) Tuttavia, prodotti in questione sono ammessi al dazio 7,5 % nel 1989, del 5,6 % nel 1990 quando sono importati in Portogallo nel limite delle quantità attribuite a questo Stato membro.

    2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che i prezzi franco frontiera, stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (3), siano almeno uguali ai prezzi di riferimento eventualmente fissati o da fissare dalla Comunità per il prodotto o per le categorie di prodotti interessati. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti:

    - aringhe intere: 1,

    - fianchi di aringhe: 2,32,

    - pezzi di aringhe: 1,96.

    3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.

    Articolo 2

    Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno sul volume contingentale.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

    Articolo 4

    Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. CHARASSE

    (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

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