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Document 31989R2202

Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento

GU L 209 del 21.7.1989, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrogato da 300R1622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2202/oj

31989R2202

Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 21/07/1989 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0261
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0261


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1989

che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2),in particolare l'articolo 16, paragrafo 9, l'articolo 67, paragrafo 8, l'articolo 70, paragrafo 8 e l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, è opportuno, a scopo di maggiore chiarezza, codificare il regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione del 5 dicembre 1973, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 956/74 (4), adattando i riferimenti che vi figurano;

considerando che, ai fini di un'interpretazione coerente dei termini taglio e vinificazione nella regolamentazione comunitaria, è opportuno fissarne le definizioni;

considerando che tali definizioni devono essere fissate tenendo conto delle disposizioni comunitarie già applicabili, dell'interesse a favorire la produzione di merci di buona qualità, nonché delle esigenze degli ambienti interessati;

considerando che il taglio è una mescolanza di vini o mosti di diverse provenienze o di diverse categorie;

considerando che, per i vini o mosti provenienti dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, l'indicazione della provenienza geografica o della varietà di vite è di grande importanza per il loro valore commerciale; che occorre pertanto considerare come tagli anche la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da una stessa zona, ma, all'interno di questa, da diverse unità geografiche, nonché la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da diverse varietà di vite o da diverse annate di raccolta, sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito;

considerando che è opportuno definire la vinificazione come la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentari, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione, fermo restando che le operazioni successive fino all'imbottigliamento possono essere considerate pratiche enologiche;

considerando che, tenuto conto della responsabilità della persona che immette nel commercio il vino imbottigliato, è opportuno che la definizione dell'imbottigliatore si riferisca al proprietario del vino anche nel caso in cui faccia eseguire da una terza persona l'imbottigliamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è valido per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio (5), eccezion fatta per i vini spumanti ed i vini liquorosi.

Articolo 2

1. Per taglio si intende la mescolanza di vini o di mosti provenienti:

a) da diversi Stati,

b) da diverse zone viticole della Comunità o da diverse zone di produzione di un paese terzo ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87,

c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma

- da diverse unità geografiche,

- da diverse varietà di viti,

- da diverse annate di raccolta,

sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito,

d) o da diverse categorie di vino o di mosto.

2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono:

- il vino rosso, il vino bianco, nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino,

- il vino da pasto, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3. Non si considera come taglio:

a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato avente per effetto l'aumento della gradazione alcolometrica naturale,

b) la dolcificazione

- di un vino da pasto,

- di un v.q.p.r.d. se il prodotto dolcificante proviene dalla regione determinata di cui il v.q.p.r.d. reca il nome,

c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo comma del regolamento (CEE) n. 823/87.

Articolo 3

Per vinificazione si intende la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, anche non pigiate, di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati, di succhi d'uva, di succhi d'uva concentrati o di vini nuovi ancora in fermentazione.

Articolo 4

Per imbottigliatore si intende la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone che procede o fa procedere per proprio conto all'imbottigliamento.

Per imbottigliamento si intende il riempimento, ai fini commerciali, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 3282/73 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

(3) GU n. L 337 del 6. 12. 1973, pag. 20.

(4) GU n. L 109 del 23. 4. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

1.2 // // // Regolamento (CEE) n. 3282/73 // Presente regolamento // // // Articolo 1 // Articolo 1 // Articolo 2 // Articolo 2 // Articolo 3 // Articolo 3 // Articolo 3 bis // Articolo 4 // Articolo - // Articolo 5 // Articolo 4 // Articolo 6 // //

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