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Document 31989R2127

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/89 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1989 concernente le cauzioni relative ai titoli d' importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il secondo trimestre 1989 e recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 203 del 15.7.1989, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2127/oj

    31989R2127

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/89 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1989 concernente le cauzioni relative ai titoli d' importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il secondo trimestre 1989 e recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine -

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 15/07/1989 pag. 0029 - 0030
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0244
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0244


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/89 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 1989

    concernente le cauzioni relative ai titoli d'importazione di carni bovine pregiate rilasciati per il secondo trimestre 1989 e recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

    visto il regolamento (CEE) n. 4075/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4148/88 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 4075/88 e (CEE) n. 4077/88 del Consiglio (5) nel settore delle carni bovine;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1030/89 della Commissione, del 20 aprile 1989, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate (6) ha stabilito la percentuale dei quantitativi richiesti per il secondo trimestre 1989 di cui è ammessa l'importazione;

    considerando che la decisione 89/15/CEE della Commissione (7), modificata dalla decisione 89/18/CEE (8) ha inizialmente sospeso, a decorrere dal 1o gennaio 1989, le importazioni di animali della specie bovina e di carni provenienti dagli Stati Uniti d'America e dal Canada e destinate al consumo umano;

    considerando che i contatti avviati con tali paesi ai fini di una soluzione atta a rimuovere la sospensione di cui trattasi avevano portato al rilascio di titoli in forza del regolamento (CEE) n. 1030/89; che il mancato raggiungimento di una siffatta soluzione ha reso impossibile l'utilizzo di tali titoli; che pertanto, analogamente a quanto previsto per il primo trimestre dal regolamento (CEE) n. 1485/89 della Commissione (9), è opportuno prevedere lo svincolo della cauzione costituita per ottenere i titoli stessi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88 (11), ha stabilito le modalità pratiche di gestione del regime speciale; che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, il quantitativo residuo del trimestre precedente entra a far parte del quantitativo disponibile dal trimestre successivo; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) dello stesso regolamento, il quantitativo residuo viene fissato dalla Commissione in base alla differenza tra il quantitativo disponibile e il quantitativo oggetto di domande di titoli, ma senza tener conto dei quantitativi per i quali i titoli rilasciati non sono stati utilizzati;

    considerando che nel corso del primo e del secondo trimestre del 1989 le domande sono state superiori alle disponibilità previste per lo stesso periodo; che la Commissione ha pertanto fissato una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che tuttavia, a seguito della decisione 89/15/CEE, i titoli rilasciati per il primo e il secondo trimestre 1989 non hanno potuto essere interamente utilizzati;

    considerando che con decisione 89/353/CEE della Commissione (12), che modifica la decisione 89/15/CEE, il provvedimento sospensivo delle importazioni è stato rimosso; che le importazioni di tali prodotti in provenienza dagli Stati Uniti possono pertanto riprendere; che appare opportuno, ai fini dell'esaurimento del contingente previsto per il 1989 dal regolamento (CEE) n. 4148/88, permettere il trasferimento dei quantitativi non utilizzati nei primi due trimestri del 1989 al quarto trimestre; che è pertanto necessario prevedere una deroga alle succitate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le cauzioni relative ai titoli d'importazione rilasciati in forza del regolamento (CEE) n. 1030/89 sono svincolate, su richiesta degli interessati ed entro il termine di un

    mese a decorrere dalla richiesta stessa, se non è stato possibile effettuare l'importazione a causa della decisione 89/15/CEE.

    La domanda debitamente giustificata deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi entro il 15 agosto 1989.

    Articolo 2

    Gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 settembre 1989 sui quantitativi ai quali sono state applicate le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1485/89 e dall'articolo 1 del presente regolamento.

    Articolo 3

    In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 e dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la Commissione determina i quantitativi di carni che hanno beneficiato delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1485/89 nonché dell'articolo 1 del presente regolamento e che vanno ad aggiungersi ai quantitativi disponibili del quarto trimestre 1989.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

    (3) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 4.

    (4) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 42.

    (5) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 7.

    (6) GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 19.

    (7) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.

    (8) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

    (9) GU n. L 147 del 31. 5. 1989, pag. 21.

    (10) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

    (11) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

    (12) GU n. L 146 del 30. 5. 1989, pag. 39.

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