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Dokument 31989R1596

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 6 (numero d' ordine 40.0060) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

GU L 157 del 9.6.1989, lk 10—11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1596/oj

31989R1596

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 6 (numero d' ordine 40.0060) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 09/06/1989 pag. 0010 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 6 (numero d'ordine 40.0060) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88 il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 6 (numero d'ordine 40.0060) il massimale è fissato a 1 667 000 pezzi; che, alla data del 29 maggio 1989, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dal Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 giugno 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0060 // 6 (1 000 pezzi) // 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19 // Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Üles