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Document 31989R1547
Commission Regulation (EEC) No 1547/89 of 2 June 1989 amending Regulation (EEC) No 2185/87 on the repayment of export refunds for certain agricultural products exported in the form of certain goods not covered by Annex II to the Treaty and the charging of accession compensatory amounts
Regolamento (CEE) n. 1547/89 della Commissione del 2 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione
Regolamento (CEE) n. 1547/89 della Commissione del 2 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione
GU L 151 del 3.6.1989, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011
Regolamento (CEE) n. 1547/89 della Commissione del 2 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione
Gazzetta ufficiale n. L 151 del 03/06/1989 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0103
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/89 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (4), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 164/89 (6), prevede in alcuni casi il rimborso di una restituzione calcolata sulla base dei quantitativi fissati nell'allegato di detto regolamento; considerando che i prodotti di cui al codice NC 3809 10 beneficiano di restituzioni all'esportazione il cui livello è più elevato dei dazi riscossi all'importazione nella Comunità; che tali prodotti devono pertanto essere inclusi nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2185/87, onde evitare che gli operatori commerciali fruiscano di profitti indebiti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2185/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (4) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 20. (6) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 12. ALLEGATO « ALLEGATO 1.2 // // // Merci (codice NC) // Quantità di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di 100 kg di merce // // // 1302 31 00 1302 32 10 1302 32 90 1302 39 00 // 717 kg di zucchero bianco // 2941 10 00 // 6 703 kg di granturco (per l'industria degli amidi e delle fecole) più 787,40 kg di zucchero bianco // 3001 90 91 // 717 kg di zucchero bianco // 3505 10 50 // 335 kg di frumento tenero (per l'industria degli amidi e delle fecole) // 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 // 180 kg di granturco (per l'industria degli amidi e delle fecole) // 3912 90 90 3913 90 90 // 717 kg di zucchero bianco » // //