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Document 31989R1547

    Regolamento (CEE) n. 1547/89 della Commissione del 2 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione

    GU L 151 del 3.6.1989, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1547/oj

    31989R1547

    Regolamento (CEE) n. 1547/89 della Commissione del 2 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 03/06/1989 pag. 0025 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0103
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0103


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/89 DELLA COMMISSIONE

    del 2 giugno 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (4), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 164/89 (6), prevede in alcuni casi il rimborso di una restituzione calcolata sulla base dei quantitativi fissati nell'allegato di detto regolamento;

    considerando che i prodotti di cui al codice NC 3809 10 beneficiano di restituzioni all'esportazione il cui livello è più elevato dei dazi riscossi all'importazione nella Comunità; che tali prodotti devono pertanto essere inclusi nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2185/87, onde evitare che gli operatori commerciali fruiscano di profitti indebiti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 2185/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (4) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

    (5) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 20.

    (6) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 12.

    ALLEGATO

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    1.2 // // // Merci (codice NC) // Quantità di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di 100 kg di merce // // // 1302 31 00 1302 32 10 1302 32 90 1302 39 00 // 717 kg di zucchero bianco // 2941 10 00 // 6 703 kg di granturco (per l'industria degli amidi e delle fecole) più 787,40 kg di zucchero bianco // 3001 90 91 // 717 kg di zucchero bianco // 3505 10 50 // 335 kg di frumento tenero (per l'industria degli amidi e delle fecole) // 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 // 180 kg di granturco (per l'industria degli amidi e delle fecole) // 3912 90 90 3913 90 90 // 717 kg di zucchero bianco » // //

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