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Document 31989R1096

REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/89 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1989 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per i periodi 1987/1988 e 1988/1989

GU L 116 del 28.4.1989, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1096/oj

31989R1096

REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/89 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1989 recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per i periodi 1987/1988 e 1988/1989 -

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0018 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per i periodi 1987/1988 e 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2209/87 (4) e (CEE) n. 2319/88 (5), la Commissione ha fissato i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per i periodi rispettivamente dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1988 e dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che i coefficienti relativi ai quantitativi di Irish whiskey commercializzati e esportati nei periodi di riferimento sono risultati inesatti a causa di diversi errori;

considerando che occorre correggere questi errori e tener conto nelle correzioni, a titolo eccezionale, dei nuovi contratti conclusi durante la campagna 1987/1988 che non erano noti nel giugno 1988 al momento della determinazione annua dei coefficienti;

considerando che è opportuno determinare nuovamente tali coefficienti sulla base dei dati corretti e modificare pertanto i regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 36.

(5) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 9, rettificato dalla GU

n. L 210 del 3. 8. 1988, pag. 27.

ALLEGATO I

Regolamento (CEE) n. 2209/87

« ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

1.2,3 // // // Periodo di applicazione // Coefficiente applicabile 1.2.3 // // all'orzo impiegato nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria B (1) // ai cereali impiegati nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria A // // (1) // (2) // // // // dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1988 // 0,132 // 0,274 // // //

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto ».

ALLEGATO II

Regolamento (CEE) n. 2319/88

« ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

1.2,3 // // // Periodo di applicazione // Coefficiente applicabile 1.2.3 // // all'orzo impiegato nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria B (1) // ai cereali impiegati nella fabbricazione di Irish whiskey Categoria A // // (1) // (2) // // // // dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 // 0,311 // 0,425 // // //

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto ».

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