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Document 31989R0982

REGOLAMENTO (CEE) N. 982/89 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1989 recante una misura derogatoria per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda la comunicazione, da parte dei produttori, dei quantitativi di vini da tavola che devono consegnare alla distillazione obbligatoria

GU L 103 del 15.4.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/982/oj

31989R0982

REGOLAMENTO (CEE) N. 982/89 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1989 recante una misura derogatoria per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda la comunicazione, da parte dei produttori, dei quantitativi di vini da tavola che devono consegnare alla distillazione obbligatoria

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 15/04/1989 pag. 0033 - 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 982/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1989

recante una misura derogatoria per la campagna 1988/1989, per quanto riguarda la comunicazione, da parte dei produttori, dei quantitativi di vini da tavola che devono consegnare alla distillazione obbligatoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 della Commissione (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 85/89 della Commissione (3), ha aperto, per la campagna viticola 1988/1989, la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 499/89 della Commissione (4) ha fissato, il 27 febbraio 1989, le percentuali della produzione di vini da tavola che ogni produttore soggetto all'obbligo di distillazione deve consegnare alla distillazione stessa;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1596/88 (6), i produttori devono comunicare entro il 31 marzo 1989 alle autorità competenti i quantitativi di vini da tavola che devono consegnare a detta distillazione;

considerando che, per motivi d'ordine amministrativo, le disposizioni riguardanti tale comunicazione non hanno potuto essere adottate, in taluni paesi, in tempo utile per consentire ai produttori di calcolare, in condizioni normali, i quantitativi soggetti a distillazione obbligatoria e di comunicarli entro il termine stabilito;

considerando che, in taluni casi, spetta alle autorità nazionali competenti notificare ai produttori, entro il 31 marzo 1989, i quantitativi che essi devono consegnare; che gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei quantitativi in questione sono stati definiti soltanto il 27 febbraio; che, tenuto conto del numero elevato di notifiche, il periodo di cui dispongono dette autorità rischia di non essere sufficiente;

considerando che, affinché la distillazione obbligatoria possa svolgersi in condizioni corrette e produrre tutti i suoi frutti, appare opportuno, per la campagna attuale, prorogare i termini entro i quali i produttori devono provvedere alla comunicazione suddetta e le autorità competenti devono effettuare le notifiche fino, rispettivamente, al 29 aprile 1989 e al 15 aprile 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticolo 1988/1989, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88,

- i produttori soggetti alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, che abbiano presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (7), calcolano conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 441/88 i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 29 aprile 1989 all'organismo d'intervento od a qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro interessato;

- nei casi in cui spetta alle autorità competenti provvedere, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 441/88, al calcolo ed alla notifica, a talune categorie di produttori, dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare, le notifiche devono essere effettuate entro il 15 aprile 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

(3) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 14.

(4) GU n. L 57 del 28. 2. 1989, pag. 49.

(5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(6) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.

(7) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

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