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Document 31989R0352

    REGOLAMENTO (CEE) N. 352/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    GU L 42 del 14.2.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/1989; abrog. impl. da 389R1048

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/352/oj

    31989R0352

    REGOLAMENTO (CEE) N. 352/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari -

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1989 pag. 0007 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 352/89 DELLA COMMISSIONE

    del 13 febbraio 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 12, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (3) è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/88 (4) per prevedere in particolare che la fabbricazione del burro concentrato si svolga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che tale modifica è stata introdotta a causa di una situazione caratterizzata da una domanda anormalmente elevata di burro di ammasso pubblico e di mercato; che per limitare i quantitativi richiesti, la Commissione è stata indotta ad aumentare i prezzi minimi di vendita, a diminuire il livello degli aiuti e ad abbreviare i termini previsti per la produzione del burro concentrato e per l'incorporamento nei prodotti finali; che a seguito di questi provvedimenti, i quantitativi richiesti sono scesi a livelli normali tenuto conto del fabbisogno effettivo dell'industria interessata; che data questa nuova situazione, è opportuno ripristinare il termine inizialmente previsto per la trasformazione del burro concentrato anche al fine di ridurre la differenza tra questo termine e quello previsto per l'incorporamento nei prodotti finali;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 570/88, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    « - sette mesi per quanto riguarda la fabbricazione del burro concentrato, ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile alle quantità aggiudicate anteriormente alla data della sua entrata in vigore e per le quali il termine di tre mesi stabilito per la fabbricazione del burro concentrato non sia ancora scaduto a tale data.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

    (3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

    (4) GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 28.

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