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Document 31989R0222

    REGOLAMENTO (CEE) N. 222/89 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/79 che stabilisce le norme generali per l' importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

    GU L 29 del 31.1.1989, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/222/oj

    31989R0222

    REGOLAMENTO (CEE) N. 222/89 DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/79 che stabilisce le norme generali per l' importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve -

    Gazzetta ufficiale n. L 029 del 31/01/1989 pag. 0001 - 0001


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 222/89 DEL CONSIGLIO

    del 24 gennaio 1989

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/79 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 354/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4251/88 (4), prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 1 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento, limitata tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 gennaio 1989; che, dato il termine necessario per esaminare l'introduzione di un futuro regime, è opportuno prorogare di sei mesi tale periodo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 354/79 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 1 bis, secondo comma sono applicabili dal 1o gennaio 1986 al 31 luglio 1989. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. ROMERO HERRERA

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.

    (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 58.

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