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Document 31989R0215

    REGOLAMENTO (CEE) N. 215/89 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

    GU L 25 del 28.1.1989, p. 72–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/215/oj

    31989R0215

    REGOLAMENTO (CEE) N. 215/89 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio -

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 28/01/1989 pag. 0072 - 0072


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 215/89 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 1989

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/88 (4) ha stabilito le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

    considerando che l'importo della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2237/88 del Consiglio (5) a 443 000 t per il periodo dal 1o aprile 1988 al 31 marzo 1989; che occorre provvedere alla ripartizione di questa riserva per il periodo interessato; che, data la situazione degli Stati membri, occorre mantenere invariati per il quinto periodo i quantitativi assegnati al momento della ripartizione della riserva comunitaria per il periodo precedente;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1546/88, la frase introduttiva del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

    « Per ciascuno dei due periodi che vanno rispettivamente dal 1o aprile 1987 al 31 marzo 1988 e dal 1o aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita nel modo seguente: ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

    (3) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

    (4) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 49.

    (5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 39.

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