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Document 31989L0366

Direttiva 89/366/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate

GU L 159 del 10.6.1989, p. 59–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/366/oj

31989L0366

Direttiva 89/366/CEE del Consiglio del 30 maggio 1989 che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 10/06/1989 pag. 0059 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0123


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1989

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate

(89/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, ai termini dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 66/403/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (4), gli Stati membri possono essere autorizzati, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del loro territorio, ad adottare disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime;

considerando che si è constatato che conviene estendere il campo d'applicazione di tale disposizione ad altri organismi nocivi diversi dai virus;

considerando che la direttiva 66/403/CEE dispone altresì, all'articolo 15, paragrafo 2, che in linea di massima, a decorrere da una certa data, gli Stati membri non possono più constatare essi stessi se i tuberi-seme raccolti in paesi terzi siano equivalenti a quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva medesima;

considerando tuttavia che, non essendo conclusi i lavori relativi alla constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva suddetta autorizza gli Stati membri a prorogare sino al 31 marzo 1988 la validità delle constatazioni d'equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati e che conviene fissare un'altra data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:

« Per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista all'articolo 19, misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime. »

2) All'articolo 15, paragrafo 2 bis, la data del 31 marzo 1988 è sostituita dalla data del 31 marzo 1989.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 79 del 30. 3. 1989, pag. 6.

(2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

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