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Document 31989D0490

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 concernente il miglioramento del contesto dell' attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (89/490/CEE)

    GU L 239 del 16.8.1989, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; sostituito da 393D0379

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/490/oj

    31989D0490

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 concernente il miglioramento del contesto dell' attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (89/490/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0033 - 0035


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (89/490/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il 3 novembre 1986 il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente un programma d'azione per le piccole e medie imprese (4) e, il 30 giugno 1988, una risoluzione relativa al miglioramento del contesto dell'attività ed alla promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità (5);

    considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione su una politica comunitaria per le imprese e che la Comunità ha già preso iniziative in questo campo;

    considerando che la presente decisione si applica tra l'altro a tutte le forme di imprese piccole e medie, per esempio le imprese artigianali, cooperative e mutualistiche;

    considerando che lo sviluppo di una politica comunitaria per le imprese, basata sul principio di un'efficace concorrenza, è di grande importanza per l'incremento della competitività dell'economia europea, per la crescita dell'occupazione e per la coesione economica e sociale nella Comunità;

    considerando che è necessario rafforzare questa politica per le imprese tenuto conto del completamento del mercato interno e degli altri mezzi contenuti nell'Atto unico europeo e nel libro bianco della Commissione del giugno 1986;

    considerando che si dovrebbero incrementare le possibilità offerte alle piccole e medie imprese nel quadro dei Fondi

    strutturali e dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo come pure nell'ambito di altri programmi comunitari;

    considerando che le misure prese a livello comunitario non dovrebbero sovrapporsi a quelle prese a livello degli Stati membri; per quanto possibile si dovrebbe far uso delle strutture esistenti piuttosto che crearne di nuove;

    considerando che il trattato non prevede per l'azione in questione poteri specifici diversi da quelli dell'articolo 235,

    DECIDE:

    Articolo 1 Sono realizzate a livello comunitario misure per migliorare il contesto dell'attività e incoraggiare la creazione e lo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese.

    Articolo 2 Le misure di cui all'articolo 1 comprendono:

    - l'eliminazione dei vincoli amministrativi, finanziari e giuridici ingiustificati che frenano la nascita e lo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese;

    - l'informazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, sulle politiche, normative e attività della Comunità e dello Stato membro che le interessano o che possono interessarle e relativa assistenza delle stesse;

    - l'incoraggiamento della cooperazione e di forme di associazione fra imprese, in particolare fra piccole e medie imprese, appartenenti a regioni diverse della Comunità.

    Articolo 3 Per la realizzazione degli obiettivi e dei provvedimenti previsti agli articoli 1 e 2, la Commissione propone le azioni necessarie nella misura in cui dette azioni non possano essere realizzate meglio a livello degli Stati membri.

    Articolo 4 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    2. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la procedura di cui al paragrafo 1 è applicabile in particolare nei casi seguenti:

    - adozione, realizzazione sperimentale o estensione di qualsiasi programma elaborato ai fini dell'applicazione della presente decisione,

    - contenuto, calendario e dotazione previsionale di bilancio delle azioni e degli inviti a sottoporre proposte,

    - valutazione dei progetti proposti, compresi quelli che non formano oggetto di inviti a sottoporre proposte,

    - valutazione periodica dei risultati ottenuti nell'ambito di ciascun programma, secondo le scadenze previste.

    Articolo 5 La Commissione assicura uno stretto coordinamento fra i vari programmi adottati al di fuori della presente decisione e le iniziative prese in applicazione della stessa laddove l'interesse delle piccole e medie imprese e dell'artigianato sia evidente: Sprint, Comett e Fondi strutturali, in particolare. Tale coordinamento forma oggetto di una relazione al comitato.

    Articolo 6 La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione che consiste nella valutazione dell'attuazione della presente decisione.

    Articolo 7 Per il periodo dal 1990 al 1993 l'importo iniziale che si ritiene necessario è valutato a 110 milioni di ECU. Un altro importo valutato a 25 milioni di ECU può essere ritenuto necessario nel corso dello stesso periodo qualora il Consiglio lo decida in seguito ad una revisione del programma. La decisione del Consiglio è allora adottata sulla stessa base della presente decisione. Le principali attività da finanziare sono menzionate nell'allegato.

    Articolo 8 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. CHARASSE

    (1) GU n. C 79 del 30. 3. 1989, pag. 5.

    (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

    (3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 38.

    (4) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

    (5) GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6. ALLEGATO ATTIVITÀ DA FINANZIARE NEL PERIODO DAL 1990 AL 1993 1. Eliminazione dei vincoli amministrativi, finanziari e giuridici ingiustificati:

    (Valutazione dell'impatto sulle imprese della legislazione esistente e proposta, consultazione con gli Stati membri sulle procedure nazionali).

    2. Informazione ed assistenza delle imprese:

    - Informazione:

    Informazione classica (pubblicazioni, seminari, conferenze) e sviluppo dei Centri Euro-Info;

    - Assistenza:

    Sviluppo della gestione delle PMI, promozione dell'accesso delle PMI ai mercati finanziari (compresi i progetti di capitale iniziale), promozione dell'accesso delle PMI ai programmi comunitari e ai Fondi strutturali.

    3. Incoraggiamento della cooperazione e di forme di associazione tra imprese:

    Sviluppo del Business cooperation network (BC-Net) e dell'Europartneriato; promozione del subappalto transnazionale, progetti pilota e dimostrativi per incoraggiare la cooperazione transnazionale ed incentivare l'accesso delle PMI ai mercati dei paesi terzi.

    4. Valutazione e sviluppo della politica.

    (Compresi il miglioramento delle statistiche sulle PMI e gli studi sull'impatto del grande mercato comune sulle PMI; sviluppo della politica e preparazione di nuovi progetti - comprese condizioni speciali e misure a favore di imprese di dimensioni molto ridotte, come ad esempio l'artigianato - valutazione dei progetti esistenti).

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