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Document 31989D0386
89/386/EEC: Commission Decision of 17 May 1989 authorizing the Kingdom of Denmark to apply intra- Community surveillance to imports of certain bicycles originating in the People's Republic of China (only the Danish text is authentic)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1989 che autorizza il Regno di Danimarca ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di alcuni tipi di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (89/386/CEE) (89/386/CEE)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1989 che autorizza il Regno di Danimarca ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di alcuni tipi di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (89/386/CEE) (89/386/CEE)
GU L 181 del 28.6.1989, p. 53–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1989 che autorizza il Regno di Danimarca ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di alcuni tipi di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (89/386/CEE) (89/386/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0053 - 0054
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1989 che autorizza il Regno di Danimarca ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di alcuni tipi di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (89/386/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma, vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987 (1), relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3, considerando che, in data 19 aprile 1989, il governo danese ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma del trattato per essere autorizzato ad applicare misure di protezione nei confronti delle biciclette di cui codice NC 87 12 00 originarie della Repubblica popolare cinese, immesse in libera pratica nella Comunità; che tale richiesta è stata completata da ulteriori informazioni il 25 aprile ed il 1o maggio 1989; considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio (2), modificato con regolamento (CEE) n. 2273/87 (3), la Danimarca applica un regime di restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese; che pertanto la Danimarca ha aperto per il 1989 un contingente ora totalmente utilizzato; considerando che sussistono disparità fra le condizioni a cui sono sottoposte le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri; considerando che, per quanto riguarda la produzione nazionale, dalle informazioni ricevute dalla Commissione risulta che, in Danimarca, l'importazione dei prodotti in questione originari dei paesi terzi, compresa la Cina, sono diminuite da 40 727 unità nel 1986 a 31 176 unità nel 1987; che la quota di mercato di tali importazioni nello stesso periodo era pari al 9 % circa; considerando che la produzione danese è calata da 286 685 unità nel 1986 a 243 939 unità nel 1987 e che le vendite della produzione nazionale sul mercato interno sono passate da 104 124 unità nel 1986 a 136 019 unità nel 1987 e a 112 409 unità nel 1988; considerando che le vendite globali di biciclette sul mercato danese sono diminuite da 396 347 unità nel 1986 a 344 664 unità nel 1988; considerando che le autorità danesi hanno informato la Commissione che i dati disponibili sui risultati finanziari dei principali produttori nazionali per il 1987 rivelano o un mancato profitto o gravi perdite; che tuttavia, malgrado questa situazione critica, sono stati effettuati ingenti investimenti onde ristrutturare il settore e migliorarne la redditività; considerando che le autorità danesi hanno espresso alla Commissione le loro preoccupazioni riguardo alle imminenti importazioni di 200 000 biciclette originarie della Repubblica popolare cinese immesse in libera pratica in un altro Stato membro; che tali importazioni, visto il loro notevole volume e i prezzi estremamente bassi ai quali esse verrebbero vendute (inferiori dell'80 % ai prezzi della produzione nazionale) provocherebbero gravi difficoltà economiche per il settore, in quanto lo priverebbero di qualsiasi sbocco sul mercato interno; considerando tuttavia che le preoccupazioni danesi si basano su una supposizione e che, secondo le informazioni fornite dalle autorità danesi, non sono ancora riunite - vista anche la modesta quota delle importazioni dei paesi terzi, e soprattutto di quelle cinesi, sul mercato danese - le condizioni richieste dall'articolo 3 della decisione 87/433/CEE per l'autorizzazione delle misure di cui all'articolo 115 del trattato, che vietano l'importazione in Danimarca delle biciclette originarie della Cina, immesse in libera pratica negli altri Stati membri; considerando nondimeno che un afflusso repentino di importazioni massicce a basso prezzo di biciclette originarie della Cina, immesse in libera pratica negli altri Stati membri, potrebbe causare grave pregiudizio alla produzione nazionale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno di Danimarca è autorizzato ad istituire, fino al 31 dicembre 1989, una sorveglianza intracomunitaria, conformemente all'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, di cui al codice NC 87 12 00, originarie della Repubblica popolare cinese e immesse in libera pratica negli altri Stati membri. Articolo 2 La presente decisione è destinata al Regno di Danimarca. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1989. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26. (2) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. (3) GU n. L 217 del 6. 8. 1987, pag. 1.