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Document 31989D0383
89/383/EEC: Council Decision of 19 June 1989 amending Decision 88/303/EEC recognizing certain parts of the territory of the Community as being either officially swine fever free or swine fever free
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 recante seconda modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (89/383/CEE) (89/383/CEE)
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 recante seconda modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (89/383/CEE) (89/383/CEE)
GU L 181 del 28.6.1989, p. 48–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1990
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 recante seconda modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (89/383/CEE) (89/383/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0048 - 0049
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 recante seconda modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (89/383/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c), vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (4), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che la decisione 88/303/CEE (5), modificata dalla decisione 89/20/CEE (6), riconosce alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia e dei Paesi Bassi come ufficialmente indenni da peste suina e alcune altre parti del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell'Italia e della Spagna come indenni da peste suina; considerando che da quel momento, in determinate parti del territorio del Belgio, della Repubblica federale di Germania ed in tutte le regioni della Spagna non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei dodici mesi precedenti; che le aziende corrispondenti non detenevano suini vaccinati contro la peste suina nei dodici mesi precedenti; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari; considerando che in determinate parti del territorio del Belgio e della Grecia non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute come indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari di carni fresche, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 88/303/CEE è modificata come segue: 1) Nell'allegato I: a) capitolo I: - secondo trattino, il nome « Muenster » è inserito dopo « Duesseldorf »; - terzo trattino, il nome « Rheinhessen-Pfalz » è inserito dopo « Koblenz »; b) i seguenti i caitoli sono aggiunti: « CAPITOLO 5 Belgio Provincie: - Brabant - Hainaut - Liège - Limbourg - Luxembourg - Namur CAPITOLO 6 Spagna Regioni autonome: - Asturias - Baleares - Cantabria - Madrid - Murcia - Rioja (La) - Navarra Provincie: - Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga e Sevilla nella regione autonoma Andalucía; - Huesca, Teruel e Zaragoza nella regione autonoma Aragón; - Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora nella regione autonoma Castilla y León; - Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca e Toledo nella regione autonoma Castilla La Mancha; - Barcelona, Gerona, Lérida e Tarragona nella regione autonoma Cataluña; - Badajoz e Cáceres nella regione autonoma Extremadura; - Coruña (La), Lugo, Orense e Pontevedra nella regione autonoma Galicia; - Alicante, Castellón e Valencia nella regione autonoma Valencia; - Alava, Guipúzcoa e Vizcaya nella regione autonoma País Vasco; - Palmas (Las) e Santa Cruz de Tenerife nella regione autonoma Canarias. » 2) Nell'allegato II; a) capitolo I, il nome « Muenster » è cancellato; b) il capitolo 2 (Spagna) è cancellato ed i capitoli 3, 4 e 5 diventano rispettivamente capitoli 2, 3 e 4; c) il nuovo capitolo 2 (Belgio) è sostituito dal testo seguente; « CAPITOLO 2 Belgio - Le provincie di Anversa e della Fiandra occidentale. »; d) il capitolo seguente è aggiunto: « CAPITOLO 5 Grecia Prefetture: - Evros, eccettuata l'isola di Samothraki - Rodopi - Xanthi - Kavala, eccettuata l'isola di Thassos - Drama - Serres - Chalkidiki - Thessaloniki - Kilkis - Pella - Imathia - Pieria - Kozani - Florina - Kastoria - Grevena - Ioannina - Thesprotia - Kerkira - Preveza - Arta - Trikala - Karditsa - Evritania - Larissa - Magnissia, eccettuate le isole di Skiathos, Skopelos e Alonissos - Fhiotida - Viotia - Attiki - Evia, eccettuata l'isola di Skyros - Rhodes, eccettuate le altre isole del Dodecaneso - Argolida, eccettuata l'isola di Spetses - Korinthia - Achaia - Fokida - Aetoloakarnia - Ilia - Arkadia - Messinia - Lakonia. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (4) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28. (5) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76. (6) GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 21.