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Document 31988Y1228(01)

Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1988 sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne

GU C 333 del 28.12.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

31988Y1228(01)

Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1988 sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne

Gazzetta ufficiale n. C 333 del 28/12/1988 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1988 sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (88/C 333/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, considerando che un elevato numero di donne abbandona il lavoro in seguito al matrimonio o alla nascita dei figli, data la difficoltà di conciliare la vita professionale e quella familiare;

che molte giovani donne non si inseriscono nella vita professionale, soprattutto per motivi di famiglia;

considerando che le donne che desiderano reinserirsi o inserirsi tardivamente nel mondo del lavoro incontrano spesso difficoltà e rischiano di diventare disoccupate di lunga durata;

considerando che il mercato del lavoro offre migliori possibilità alla manodopera qualificata;

che molte donne desiderose di reinserirsi o di inserirsi tardivamente nel mercato del lavoro non sono in possesso delle qualifiche richieste;

considerando che alcuni Stati membri hanno realizzato ricerche ed azioni volte ad appoggiare il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro;

considerando che il reinserimento e l'inserimento tardivo delle donne è un problema generale per la Comunità, che richiede anche soluzioni a livello comunitario;

considerando che tutti i cittadini della Comunità devono beneficiare del grande mercato interno;

che per realizzare la dimensione sociale del mercato interno occorrono misure efficaci ai fini del reinserimento professionale e dell'inserimento professionale tardivo delle donne, ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I. Il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare le misure seguenti:

1. sviluppare l'informazione sulla situazione del mercato del lavoro, in particolare sulle professioni che offrono scarse prospettive d'impiego e sulle professioni del futuro, specialmente su quelle collegate alle nuove tecnologie;

2. garantire che il personale addetto ai servizi di orientamento, formazione e collocamento possegga le qualifiche necessarie per dare una risposta ai problemi specifici delle donne che desiderano reinserirsi o inserirsi tardivamente nel mercato del lavoro (in appresso denominate "donne interessate");

3. fare in modo che le donne interessate beneficino di condizioni migliori, qualora tali condizioni siano applicabili, per quanto riguarda l'accesso alle azioni di formazione professionale e l'inserimento nella vita professionale;

4. organizzare, eventualmente in collaborazione con le parti sociali, programmi di formazione professionale o altre misure rispondenti alle esigenze specifiche delle donne interessate;

5. promuovere misure di sostegno delle donne durante la preparazione al reinserimento o all'inserimento tardivo, specialmente allo scopo di rinsaldare la loro fiducia in sé stesse e di sviluppare le loro capacità tecniche di base;

6. promuovere misure che consentano di seguire da vicino, durante un periodo transitorio, il reinserimento e l'inserimento tardivo delle donne, per evitare che questi si concludano con un insuccesso;

7. incoraggiare, per quanto possibile, iniziative concernenti la custodia dei bambini, organizzate in maniera tale da tenere conto della situazione professionale dei genitori, nonché iniziative adeguate per l'assistenza delle persone handicappate e le persone anziane, onde ridurre gli oneri familiari delle donne interessate;

8. stimolare iniziative per accompagnare con appropriate misure l'interruzione della carriera delle donne, ad esempio per salvaguardare le loro capacità professionali o mantenere i contatti tra le donne e i loro precedenti datori di lavoro, fra l'altro in previsione di un eventuale reinserimento;

9. sviluppare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, le associazioni femminili, i promotori di azioni di formazione e gli altri organismi interessati;

10. raccogliere dati quantitativi e qualitativi che consentano di individuare, per quanto possibile, la problematica e le esigenze delle donne interessate.

II.

Il Consiglio invita la Commissione ad adottare le seguenti misure:

1. raggruppare gli studi effettuati negli Stati membri nel campo del reinserimento professionale e dell'inserimento professionale tardivo delle donne;

2. fare un inventario e valutare le misure adottate in questo campo negli Stati membri;

3. tenere conto delle donne interessate in sede di elaborazione di statistiche comunitarie;

4. tener conto, nell'ambito delle disposizioni del Fondo sociale europeo, dei programmi di reinserimento e di inserimento tardivo delle donne;

5. incoraggiare, a favore delle donne interessate, misure nel settore della formazione professionale e dei programmi pilota;

6. agevolare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri sulle misure da essi adottate a favore delle donne interessate e divulgare le informazioni sulle misure stesse;

7. trasmettere al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente risoluzione, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, entro cinque anni dall'adozione della risoluzione stessa.

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