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Document 31988R4275

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4275/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo all' applicazione della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svezia che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 381 del 31.12.1988, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4275/oj

    31988R4275

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4275/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo all' applicazione della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svezia che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa -

    Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1988 pag. 0017


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4275/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo all'applicazione della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svezia che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1973;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto CEE-Svezia ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica il protocollo n. 3;

    considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È applicabile nella Comunità la decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svezia.

    Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97. DECISIONE N. 5/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

    visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che la complessità dell'attuale sistema di cumulo, previsto nel protocollo n. 3, non ne favorisce l'applicazione da parte degli operatori economici, né il controllo da parte delle amministrazioni doganali;

    considerando, peraltro, che l'attuale sistema di cumulo dell'origine non rappresenta il migliore incentivo all'uso di materiali, parti o componenti forniti da uno o da più paesi partner, in quanto, fra l'altro, l'origine cumulativa acquisita in un determinato rapporto commerciale non è necessariamente valida in caso di esportazione verso altri paesi partner, mentre il procedimento di fabbricazione del prodotto finito è assolutamente identico nei vari rapporti commerciali considerati;

    considerando che è necessario istituire un metodo di cumulo unificato fondato sul concetto che i materiali, le parti e le componenti originarie degli altri paesi parte ai vari accordi stipulati tra la Comunità economica europea e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia o la Svizzera possono essere usati nella fabbricazione di un prodotto nella Comunità o in Svezia, senza che vi siano, per quanto riguarda l'acquisizione dell'origine cumulativa, disposizioni particolari che limitino l'acquisizione di detta origine cumulativa;

    considerando pertanto che gli articoli 1, 2 e 3, nonché le disposizioni del protocollo n. 3 relative a tali articoli, devono essere quindi modificati;

    considerando che è necessaria una clausola di salvaguardia per evitare che le nuove regole di cumulo rechino o minaccino di recare grave danno ai produttori di una delle parti contraenti;

    considerando che è necessario esaminare le conseguenze dell'introduzione delle nuove regole di cumulo dopo un periodo sperimentale, per verificarne le ripercussioni sul piano economico; che è quindi necessario che la presente decisione sia applicabile per un periodo di tre anni,

    DECIDE: Articolo 1 Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

    1) Il testo degli articoli 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, sono considerati:

    1) come prodotti originari della Comunità:

    a) i prodotti che sono totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

    b) i prodotti che sono ottenuti nella Comunità e che contengono materiali non interamente ottenuti nella stessa, a condizione che i) tali materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) tali materiali siano originari della Svezia ai sensi del presente protocollo, oppure dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera, in applicazione delle disposizioni del protocollo n. 3 allegato agli accordi tra la Comunità e tali paesi e fintantoché tali disposizioni restino identiche a quelle del presente protocollo;

    2) prodotti originari della Svezia:

    a) i prodotti che sono totalmente ottenuti in Svezia, ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

    b) i prodotti che sono ottenuti in Svezia e che contengono materiali interamente ottenuti in tale paese, a condizione che i) tali materiali siano stati oggetto in Svezia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) tali materiali siano originari della Comunità ai sensi del presente protocollo, oppuredell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera, in applicazione delle disposizioni del protocollo n. 3 allegato agli accordi tra la Comunità e tali paesi o in applicazione delle disposizioni in materia di origine che figurano nell'accordo relativo agli scambi tra la Svezia e tali paesi e fintantoché tali disposizioni e quelle dei suddetti protocolli restino identiche.

    Articolo 2 1. In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), punto ii), conservano la loro origine i prodotti originari dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera ai sensi delle disposizioni dei protocolli n. 3 di cui all'articolo 1, i quali siano esportati dalla Comunità in Svezia senza aver subito alcuna trasformazione o dopo aver subito nella Comunità lavorazioni o trasformazioni che non eccedono quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

    2. In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), ii), conservano la loro origine i prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente protocollo, o dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera, ai sensi delle disposizioni relative all'origine di cui all'articolo 1, fintantoché tali disposizioni siano identiche a quelle del presente protocollo, i quali siano esportati dalla Svezia nella Comunità senza aver subito alcuna trasformazione o dopo aver subito in Svezia lavorazioni o trasformazioni che non eccedono quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

    3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, quando sono utilizzati prodotti originari della Comunità e di uno o più dei paesi di cui all'articolo 1 o originari di due o più di tali paesi e tali prodotti hanno subito nella Comunità o in Svezia lavorazioni o trasformazioni che non eccedono quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 5, l'origine è determinata dal prodotto con il più elevato valore in dogana o, se questo non è noto né determinabile, con il più alto primo prezzo verificabile pagato per i prodotti nella Comunità o in Svezia.

    Articolo 3 I prodotti elencati nell'allegato II sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e l'articolo 23 si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.» 2) Nell'articolo 5, paragrafo 5, l'espressione «articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b)» è sostituita dall'espressione «articolo 1, punto 1), lettera b), i) e punto 2), lettera b), i)».

    3) L'articolo 6, paragrafo 3 è soppresso.

    4) Nell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, l'espressione «di cui all'articolo 2» è sostituita dall'espressione «di cui all'articolo 1».

    5) L'articolo 9 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Svezia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate del presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera ai sensi dell'articolo 2 del presente protocollo e purché i prodotti, a cui i certificati EUR. 1 si riferiscono, si trovino nella Comunità o in Svezia.

    In tali casi, il rilascio dei certificati EUR. 1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine rilasciata o emessa in precedenza.»;

    b) nel paragrafo 4, primo comma, l'espressione «previsto dall'accordo» è sostituita dall'espressione «previsto dagli accordi tra la Comunità ed i paesi di cui all'articolo 1»;

    c) si aggiunge il paragrafo seguente:

    «10. I paragrafi da 2 a 9 sono applicabili, mutatis mutandis, alle prove dell'origine emesse dall'esportatore autorizzato, alle condizioni stabilite dall'articolo 13.» 6) Nell'articolo 10, paragrafo 5, l'espressione «nonché i certificati EUR. 1 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma» è sostituita dall'espressione «nonché le prove dell'origine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma».

    7) Nell'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), l'espressione «di cui all'articolo 2, paragrafo 1» è sostituita dall'espressione «di cui all'articolo 1».

    8) Nell'articolo 16, paragrafo 1, l'espressione «di cui all'articolo 2» è sostituita dall'espressione «di cui all'articolo 1».

    9) Nell'articolo 22, l'espressione «degli accordi di cui all'articolo 2» è sostituita due volte dall'espressione «degli accordi di cui all'articolo 1».

    10) Nell'articolo 23, paragrafo 1, in fine, l'espressione «di cui all'articolo 2» è sostituita dall'espressione «di cui all'articolo 1».

    11) Il testo dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Per l'applicazione dell'articolo 1, punto 2), lettera b), ii) e dell'articolo 2, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in Spagna o i prodotti che sono accompagnati da un certificato EUR. 1 con nella casella 7 "Osservazioni'' la sigla "ES'', i quali siano stati importati in Svezia, non siano stati sottoposti in Svezia a lavorazioni o trasformazioni sufficienti aconferire loro il carattere di prodotti originari della Svezia e siano stati successivamente esportati in uno Stato membro della Comunità, diverso dalla Spagna, oppure in Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia o Svizzera, fruiscono all'importazione di un trattamento identico a quello che avrebbero ricevuto qualora fossero stati importati direttamente dalla Spagna.

    4. Per l'applicazione del paragrafo 3, l'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, deve apporre la sigla "ES'' nella casella 7 "Osservazioni'' del certificato EUR. 1 rilasciato in Svezia.».

    12) Nell'articolo 25, paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 2» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 1».

    13) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 27 1. Per l'applicazione dell'articolo 1), punto 1, lettera b), ii) del presente protocollo, ogni prodotto originario dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera è trattato come un prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Svezia applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Svezia ed i suddetti paesi.

    2. Per l'applicazione dell'articolo 1, punto 2), lettera b), ii) del presente protocollo ogni prodotto originario dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera è trattato come un prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.».

    14) L'allegato I (Note esplicative) è modificato come segue:

    a) Nota 3:

    - nel titolo, il riferimento all'articolo 3 è soppresso;

    - nel testo della nota, i termini «di cui all'articolo 2» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 1».

    b) Nota 9:

    I termini «copie conformi del certificato o dei certificati EUR. 1 rilasciati anteriormente» sono sostituiti dai termini «copie conformi delle prove dell'origine rilasciate o emesse precedentemente».

    15) Nell'allegato II, nel titolo, i termini «articolo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 3». Articolo 2 Se l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di cumulo conduce all'effettiva incorporazione di materie non originarie in quantità tanto maggiore da recare o da minacciare di recare grave danno a un'attività di produzione esercitata nel territorio di una parte contraente, la parte contraente interessata può derogare all'articolo 1, punto 1), lettera b), ii) e punto 2), lettera b), ii) del protocollo n. 3. In tal caso, essa applica al (ai) prodotto (i) in questione le regole del cumulo che erano applicabili in precedenza.

    Tali misure sono notificate immediatamente al Comitato misto con tutti gli elementi utili. A prescindere dalle misure di salvaguardia adottate, il Comitato misto esamina immediatamente la situazione per cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Articolo 3 1. Per l'applicazione dell'articolo 2, durante il periodo sperimentale previsto all'articolo 4 l'esportatore deve indicare sulla prova documentale dell'origine con la sigla «DC» i casi in cui sono stati utilizzati congiuntamente, nella Comunità o in Svezia, materiali originari dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera e materiali non originari della Comunità, della Svezia o di uno dei suddetti paesi.

    2. Tale indicazione sarà posta nella casella 7 del certificato EUR. 1 o nel, caso di una dichiarazione dell'esportatore, essa sarà apposta immediatamente dopo la menzione del paese d'origine. Articolo 4 La presente decisione entre in vigore il 1o gennaio 1989.

    Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1991. Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1988. Per il Comitato misto CEE-Svezia Il Presidente P. BENAVIDES

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