Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R4249

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4249/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

    GU L 373 del 31.12.1988, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4249/oj

    31988R4249

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4249/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi -

    Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1988 pag. 0053 - 0054


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4249/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 (2), in particolare l'articolo 7.

    visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3951/84 (4), le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1988, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1988 e che appare opportuno mantenerlo per il 1989 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

    considerando che occorre peraltro sottoporre alla stessa procedura le esportazioni di cascami e rottami di zinco;

    considerando che, per l'insieme delle materie contenenti rame, i raffinatori comunitari continuano ad incontrare difficoltà di approvvigionamenti; che queste difficoltà derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale del rame; che è quindi opportuno mantenere nel 1989 per le esportazioni di ceneri e residui, nonché di cascami e rottami di rame il sistema di contingentamento vigente nel 1988 a norma del regolamento (CEE) n. 3951/87;

    considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un buon criterio di ripartizione dei contingenti per le esportazioni verso i paesi terzi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento si applicano soltanto alle esportazioni, al di fuori del territorio doganale della Comunità, delle merci che rispondono ai requisiti degli articoli 9 e 10 del trattato;

    considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, recante disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (5), si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione lo stabiliscono;

    considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 1. Dal 1g gennaio al 31 dicembre 1989, le esportazioni, al di fuori del territorio doganale della Comunità, di cascami ed avanzi di alluminio del codice NC 7602 00 00, di cascami ed avanzi di piombo del codice NC 7802 00 00 e di cascami ed avanzi di zinco del codice NC 7902 00 00, i quali rispondono ai requisiti degli articoli 9 e 10 del trattato, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

    2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dal deposito della domanda, dietro presentazione da parte del richiedente di un contratto commerciale per l'insieme delle quantità domandate.

    L'autorizzazione è valida per due mesi.

    3. Per quanto riguarda i cascami e gli avanzi di zinco l'autorizzazione di esportazione precisa inoltre a titolo di informazione complementare se l'operazione riguarda specificamente avanzi di leghe di zinco, provenienti dalla parte metallica non ferrosa pesante ottenuta mediante la frantumazione del materiale fuori uso (autovetture, elettrodomestici).

    Articolo 2 Per il 1989 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

    (in tonnellate) Codice NC Designazione delle merci Quantità ex 2620 Ceneri e residui di rame e di leghe di rame 28 500 ex 7404 00 Cascami ed avanzi di rame e di leghe di rame 41 430 Articolo 3 I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

    Articolo 4 Le esportazioni temporanee delle merci di cui all'articolo 2 sono imputate sulla quota di esportazione.

    Nondimeno, si può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n.

    1023/70, una decisione che permetta la non imputazione tramite il regime di perfezionamento passivo previsto nel regolamento (CEE) n. 2473/86 (6).

    Articolo 5 Il titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77 è applicabile alla circolazione all'interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2.

    Articolo 6 Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque prima del 1g gennaio 1990, le misure da adottare doppo la scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

    Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989 e scade il 31 dicembre 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988,

    Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU EWG:L373UMBI18.96 FF: 0UIT; SETUP: 01; Hoehe: 816 mm; 132 Zeilen; 5792 Zeichen;

    Bediener: PUPA Pr.: C;

    Kunde:

    (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. (2) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1. (3) Gu n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. (4) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 6.(5) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.(6) Gu n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

    Top