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Document 31988R4245
Council Regulation (EEC) No 4245/88 of 21 December 1988 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain agricultural products originating in Israel (1989)
REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d' Israele (1989)
REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d' Israele (1989)
GU L 373 del 31.12.1988, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d' Israele (1989) -
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1988 pag. 0032 - 0034
REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1989) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di: - 17 000 tonnellate di patate di primizia, del codice NC ex 0701 90 51, - 450 tonnellate di cavoli di Cina, del codice NC ex 0704 90 90, - 250 tonnellate di insalata «Iceberg», del codice NC ex 0705 11 90, - 7 400 tonnellate di peperoni, del codice NC 0709 60 10, - 6 400 tonnellate di limoni freschi, del codice ex NC 0805 30 10, e - 2 800 tonnellate di pomodori pelati, del codice NC 2002 10 00, originari d'Israele; considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1989 i dazi contingentali sono pari al 63,6 % dei dazi applicabili ai peperoni e ai cavoli di Cina, al 60,0 % dei dazi applicabili alle insalate «Iceberg», al 55,6 % dei dazi applicabili ai limoni freschi e al 50,0 % dei dazi applicabili ai pomodori pelati e alle patate di primizia; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele (2), prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicem- bre 1989 e fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (4); che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative ai contingenti tariffari previsti per i prodotti di questo regolamento si appplicano soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1989; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume dei contingenti dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti comunitari ed informarne gli Stati membri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I dazi applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) Applicabile nella 09.1309 ex 0701 90 51 Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo 1989 17 000 7,5 Comunità nella composizione attuale 09.1311 ex 0704 90 90 Cavoli di Cina, dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 450 9,5 Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 09.1313 ex 0705 11 90 Insalata «Iceberg» (Lactuca sativa L; varietà capitata), dal 1° novembre al 31 dicembe 1989 250 7,8 minimo 0,9 ECU/100 kg/br Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 09.1303 ex 0709 60 10 Peperoni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 7 400 4,0 Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 09.1315 ex 0805 30 10 Limoni freschi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 6 400 4,4 Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 09.1307 ex 2002 10 00 Pomodori pelati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 2 800 9,0 Comunità nella composizione attuale 2. Nei limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, relativi alle patate di primizia e ai pomodori pelati, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87. Articolo 2 I contingenti comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace dei contingenti stessi. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti accompagnati da un certificato d'origine, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Comissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità. Articolo 4 1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari. 2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume dei contingenti. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione al loro prelievo, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3. Articolo 5 A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente. Articolo 6 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU EWG:L373UMBI10.96 FF: 0UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1138 mm; 216 Zeilen; 7981 Zeichen; Bediener: PUPA Pr.: C; Kunde: (1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.