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Document 31988R4151
Council Regulation (EEC) No 4151/88 of 21 December 1988 laying down the provisions applicable to goods brought into the customs territory of the Community
REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
GU L 367 del 31.12.1988, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 392R2913
REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità -
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0006
REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti: 1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, 2. la custodia temporanea di tali merci (1), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha definito taluni principi da osservare in materia; considerando che le disposizioni cui debbono essere sottoposte le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità fino a quando abbiano ricevuto una destinazione doganale sono essenziali per il buon funzionamento dell'unione doganale; che occorre quindi garantire nel miglior modo la loro applicazione uniforme nella Comunità; che a tal fine è opportuno sostituire le attuali disposizioni della direttiva 68/312/CEE con un regolamento, apportandovi tutte le precisazioni e gli adeguamenti necessari; che ne risulterà una maggiore certezza giuridica per i singoli; considerando che le merci che sono introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere sottoposte ad adeguata vigilanza doganale per assicurare l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, delle altre disposizioni applicabili; considerando che a tal fine occorre definire gli obblighi cui sono tenute le persone che introducono merci nel territorio doganale della Comunità e le persone che successivamente prendono in carico tali merci, per provvedere al loro spostamento o deposito, fino a quando abbiano ricevuto una destinazione doganale; che il contenuto di questi obblighi va precisato per ciascuna situazione in cui possano venire a trovarsi le merci dopo la loro introduzione materiale nel territorio doganale della Comunità fino alla loro assegnazione ad una destinazione doganale determinata; considerando che ciascuno di questi obblighi deve tener conto della necessità per le autorità doganali di provvedere ad un'efficace vigilanza sulle merci; che occorre quindi modulare il tenore di questi obblighi in funzione del modo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità; che ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la fissazione dei termini durante i quali le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità possono sostare in detto territorio prima di ricevere una destinazione doganale; considerando che le misure di vigilanza da predisporre per le merci introdotte nel territorio doganale devono tener conto della particolare situazione giuridica delle zone franche oltre che delle particolarità del traffico di viaggiatori, del traffico frontaliero e delle spedizioni a mezzo posta o collo postale; considerando che per garantire, nelle migliori condizioni, la vigilanza sulle merci in attesa che venga data loro una precisa destinazione doganale, occorre autorizzare la loro collocazione in magazzini di custodia temporanea autorizzati dalle autorità doganali e posti sotto la responsabilità dei rispettivi gerenti; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento non sono in linea di principio applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito; che le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle relative alla presentazione devono invece applicarsi alle predette merci fin dalla loro presentazione in dogana, conformemente alle norme applicabili in materia di transito; considerando che, quando le merci comunitarie formanti oggetto di scambi tra Stati membri sono soggette, in applicazione alla normativa comunitaria, a misure che prevedono la loro presentazione in dogana, occorre disporre, a fini di semplificazione, l'applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni previste per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità; considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro i termini appropriati; che occorre ricorrere al comitato della regolamentazione doganale generale, istituito dall'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure concernenti l'immissione delle merci in libera pratica (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 81/853/CEE (2), per predisporre, in questo settore, una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità fino a quando venga assegnata loro una destinazione doganale. Fatti salvi l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5 e l'articolo 22, il presente regolamento non si applica alle merci già vincolate ad un regime di transito al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità. 2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per: a) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane; b) vigilanza doganale: l'azione svolta, sul piano generale, dall'autorità doganale per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, delle altre disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità; c) controllo dell'autorità doganale: l'espletamento di vari atti specifici, quali la visita delle merci, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità dei documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo delle persone, l'esecuzione di inchieste amministrative e altri atti similari; d) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; e) merci comunitarie: le merci: - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; - provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro; - ottenute nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente a partire dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino; f) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera e). Fatti salvi gli accordi internazionali nel campo del transito, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera e), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio; g) persona: - una persona fisica; - o una persona giuridica; - o anche, se la normativa in vigore prevede questa possibilità, un'associazione di persone cui è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, indipendemente dallo status di persona giuridica. TITOLO I Introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità Articolo 2 Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono formare oggetto di controlli dell'autorità doganale conformemente alle disposizioni vigenti. Articolo 3 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere avviate senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo la via eventualmente stabilita dall'autorità doganale e secondo le modalità da questa stabilite: a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità oppure b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente: - per via marittima o aerea oppure - per via terrestre, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo. Le disposizioni della lettera a) si applicano anche alle merci che escono da una zona franca situata nel territorio doganale della Comunità, a meno che non si tratti di merci la cui uscita da tale zona è effettuata per via marittima o aerea senza che siano assoggettate ad un regime di transito o ad altro regime doganale. 2. È responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 qualsiasi persona che provveda al trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo un trasbordo. 3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori da detto territorio, possono essere sottoposte al controllo dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù delle disposizioni in vigore, in particolare in seguito ad un accordo concluso tra questo Stato membro ed un paese terzo. 4. Il paragrafo 1, lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni autonome o convenzionali in vigore negli Stati membri in materia di traffico turistico, di traffico frontaliero o di traffico postale, sempreché la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non risultino compromesse. 5. Il paragrafo 1, lettera a) si applica anche alle merci già vincolate ad un regime di transito al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità. 6. Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi o di aeromobili che attraversano le acque territoriali o lo spazio aereo degli Stati membri, senza aver per destinazione un porto o un aeroporto situato in tali Stati membri. Articolo 4 1. Qualora, per un caso fortuito o di forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la persona responsabile dell'adempimento di tale obbligo, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorità doganale della situazione sopravvenuta. Quando il caso fortuito o la forza maggiore non abbia provocato la perdita totale delle merci, l'autorità doganale deve inoltre essere informata del luogo preciso in cui si trovano le merci. 2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo 3, paragrafo 6 sia costretto, per un caso fortuito o di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità senza poter rispettare l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorità doganale della situazione sopravvenuta. 3. L'autorità doganale stabilisce le misure da osservare per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 nonché di quelle che si trovano a bordo di una nave o di un aeromobile conformemente al paragrafo 2 e per garantire, se del caso, che esse vengano successivamente avviate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da essa designato o autorizzato. TITOLO II Presentazione in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità Articolo 5 Le merci che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro luogo designato autorizzato dall'autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta. La presentazione in dogana consiste nel comunicare all'autorità doganale, nelle forme stabilite, l'avvenuto arrivo delle merci. Articolo 6 L'articolo 5 non osta all'applicazione di disposizioni particolari relative alle merci: a) trasportate dai viaggiatori; b) immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale senza essere presentate in dogana; c) che attraversano il territorio di uno Stato membro in un regime di transito nazionale. Articolo 7 Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, formare oggetto d'esami o prelievi di campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale. Questa autorizzazione è concessa, su richiesta, alla persona abilitata a dare alle merci una tale destinazione o al suo rappresentante. TITOLO III Dichiarazione sommaria e scarico delle merci presentate in dogana Articolo 8 Fatto salvo l'articolo 10, le merci presentate in dogana, ai sensi dell'articolo 5, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria. La dichiarazione sommaria deve essere presentata appena le merci siano state presentate in dogana. Tuttavia l'autorità doganale può concedere per la presentazione un periodo di tempo che termina al massimo il primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione delle merci in dogana. Articolo 9 1. La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito dall'autorità doganale. Quest'ultima può tuttavia accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi documento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare le merci. 2. La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata: a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, b) dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a), c) dal rappresentante dell'una o dell'altra persona di cui alle lettere a) e b). 3. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la presenta. Essa è vistata dall'autorità doganale e conservata dalla stessa per poter controllare che le merci cui si riferisce siano assegnate ad una destinazione doganale nei termini previsti all'articolo 15. 4. La dichiarazione sommaria può essere effettuata con procedimenti informatici. In tal caso le disposizioni del paragrafo 3 sono adattate in conseguenza. Articolo 10 Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci importate dai viaggiatori o spedite per posta come lettera o pacco postale, l'autorità doganale può non esigere la presentazione della dichiarazione sommaria, sempreché la vigilanza doganale delle merci non risulti compromessa, quando le merci in oggetto siano, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8: a) dichiarate per la libera pratica o per un altro regime doganale, oppure b) ritrasferite al di fuori del territorio doganale della Comunità, eventualmente previo trasbordo, o poste in zona franca, oppure c) distrutte con l'autorizzazione dell'autorità doganale. Articolo 11 1. Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione dell'autorità doganale, nei luoghi designati o autorizzati dalla medesima. Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente per il quale sia necessario lo scarico immediato delle merci, nella loro totalità o in parte. In tal caso, l'autorità doganale ne è immediatamente informata. 2. L'autorità doganale può, ai fini del controllo delle merci e del mezzo di trasporto sul quale si trovano, esigere in qualsiasi momento lo scarico delle merci. Articolo 12 1. La persona di cui all'articolo 9, paragrafo 2 è tenuta a ripresentare nella loro integralità, ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che sono state oggetto di dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano. 2. Dopo lo scarico, qualsiasi persona che detenga successivamente le merci per provvedere al loro stoccaggio, è responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità, ad ogni richiesta dell'autorità doganale. Articolo 13 Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui erano state inizialmente collocate. TITOLO IV Destinazione doganale delle merci presentate in dogana Articolo 14 1. Le merci presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali seguenti: a) immissione in libera pratica o assegnazione ad un altro regime doganale; b) introduzione in zona franca o ritrasferimento al di fuori del territorio doganale della Comunità; c) distruzione, con l'autorizzazione dell'autorità doganale e alle condizioni da questa stabilite; d) abbandono all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità. L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario. 2. Ai residui e ai rottami risultanti eventualmente dalla distruzione di cui al paragrafo 1, lettera c) deve essere data una delle altre destinazioni doganali di cui al paragrafo 1. Articolo 15 1. Le merci che hanno formato oggetto di dichiarazione sommaria devono essere state dichiarate per la libera pratica o per un altro regime doganale o aver formato oggetto di domanda per ricevere una delle altre destinazioni doganali di cui all'articolo 14 nei termini stabiliti dall'autorità doganale. Questi termini non devono eccedere: a) quarantacinque giorni a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via marittima; b) venti giorni a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima. 2. Qualora le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga non può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze. TITOLO V Custodia temporanea delle merci Articolo 16 In attesa di ricevere una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 14, le merci presentate in dogana, non appena effettuata la presentazione, acquisiscono la condizione di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate qui di seguito « merci in custodia temporanea ». Articolo 17 1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale e alle condizioni da essa stabilite. 2. L'autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che possa sorgere in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale (1). Articolo 18 Fatto salvo l'articolo 7, le merci in custodia temporanea non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche. Articolo 19 1. L'autorità doganale prende senza indugio ogni misura necessaria, compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci, per le quali non siano state avviate nei termini fissati conformemente all'articolo 15 le formalità per assegnarle ad una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 14. 2. L'autorità doganale può, a spese e a rischio della persona che detiene le merci, far trasferire le medesime in un luogo speciale posto sotto la sua vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzare la loro situazione. TITOLO VI Magazzini di custodia temporanea Articolo 20 1. Sono denominati « magazzini di custodia temporanea » i luoghi di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che sono stati autorizzati a titolo permanente a ricevere merci in custodia temporanea. 2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale, l'autorità doganale, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea, può esigere: a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dall'autorità doganale; b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità-materie che permetta di seguire i movimenti delle merci. Articolo 21 L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea è effettuata in base alla dichiarazione sommaria. L'autorità doganale può tuttavia esigere la presentazione di una dichiarazione specifica redatta su un formulario conforme al modello da essa stabilito. TITOLO VII Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito Articolo 22 1. Non appena le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito sono arrivate a destinazione nel territorio doganale della Comunità e hanno formato oggetto di presentazione in dogana conformemente alle disposizioni vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli da 8 a 21. 2. Qualora le merci circolino in regime di transito comunitario o di transito comune, l'esemplare del documento di transito conservato dall'ufficio di destinazione costituisce la dichiarazione sommaria. TITOLO VIII Disposizioni applicabili alle merci comunitarie Articolo 23 Nella misura in cui merci comunitarie introdotte nel territorio di uno Stato membro sono soggette a misure che prevedono la loro presentazione in dogana in virtù della normativa comunitaria, si applica, mutatis mutandis, il presente regolamento. TITOLO IX Disposizioni finali Articolo 24 Qualora le circostanze lo rendano necessario, l'autorità doganale può far procedere alla distruzione delle merci presentate in dogana. Essa informa di ciò la persona che detiene le merci. Le spese che la distruzione delle merci comporta sono a carico di quest'ultima. Articolo 25 Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE. Articolo 26 1. La direttiva 68/312/CEE è abrogata. I riferimenti a tale direttiva devono intendersi fatti al presente regolamento. 2. L'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale delle Comunità (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 319/85 (2), è abrogato. Articolo 27 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (3) e del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (4). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 31. (2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 108, e GU n. C 326 del 12. 12. 1988. (3) GU n. C 263 del 20. 10. 1986, pag. 9. (4) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13. (5) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19. (6) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1. (7) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15. (8) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. (9) GU n. L 34 del 7. 2. 1985, pag. 32. (10) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1. (11) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.