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Document 31988R4123

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4123/88 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1988 recante deroga per la campagna 1988/1989 al regolamento (CEE) n. 2721/88 alla data di presentazione per l'approvazione dei contratti di distillazone preventiva

    GU L 361 del 29.12.1988, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4123/oj

    31988R4123

    REGOLAMENTO (CEE) N. 4123/88 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1988 recante deroga per la campagna 1988/1989 al regolamento (CEE) n. 2721/88 alla data di presentazione per l'approvazione dei contratti di distillazone preventiva

    Gazzetta ufficiale n. L 361 del 29/12/1988 pag. 0042 - 0042


    *****

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4123/88 DELLA COMMISSIONE

    DEL 27 DICEMBRE 1988

    RECANTE DEROGA PER LA CAMPAGNA 1988/1989 AL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2721/88 ALLA DATA DI PRESENTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI DISTILLAZONE PREVENTIVA

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

    VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

    VISTO L'ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO,

    VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/87 DEL CONSIGLIO, DEL 16 MARZO 1987, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( 1 ), MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2964/88 ( 2 ), IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 38, PARAGRAFO 5,

    CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2721/88 DELLA COMMISSIONE, DEL 31 AGOSTO 1988, CHE STABILISCE LE MODALITA D'APPLICAZIONE DELLE DISTILLAZIONI VOLONTARIE PREVISTE AGLI ARTICOLI 38, 41 E 42 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 822/87 ( 3 ), HA PREVISTO CHE I CONTRATTI E LE DICHIARAZIONI SONO PRESENTATI PER L'APPROVAZIONE AL PIU TARDI 4 MESI DOPO L'APERTURA DI CIASCUNA DISTILLAZIONE PER LA CAMPAGNA IN QUESTIONE; CHE PER LA CAMPAGNA 1988/1989, A CAUSA DELL'INCERTEZZA CHE PROVOCA SUL MERCATO UNA PRODUZIONE MOLTO INFERIORE ALLA MEDIA, TALE TERMINE RISULTA INADATTO PER LA DISTILLAZIONE PREVENTIVA APERTA IL 1O SETTEMBRE 1988 ED A NECESSARIO SPOSTARLO;

    CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER I VINI,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    ARTICOLO 1

    PER LA CAMPAGNA VITICOLA 1988/1989, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2721/88, I CONTRATTI E LE DICHIARAZIONI PER LA DISTILLAZIONE PREVENTIVA APERTA CON IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2722/88 DELLA COMMISSIONE ( 4 ) POSSONO ESSERE PRESENTATI PER L'APPROVAZIONE ALL'ORGANISMO COMPETENTE AL PIU TARDI IL 31 GENNAIO 1989 .

    ARTICOLO 2

    IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

    FATTO A BRUXELLES, IL 27 DICEMBRE 1988 .

    PER LA COMMISSIONE

    FRANS ANDRIESSEN

    VICEPRESIDENTE

    ( 1 ) GU N . L 84 DEL 27 . 3 . 1987, PAG . 1 .

    ( 2 ) GU N . L 269 DEL 29 . 9 . 1988, PAG . 5 .

    ( 3 ) GU N . L 241 DELL'1 . 9 . 1988, PAG . 88 .

    ( 4 ) GU N . L 241 DELL'1 . 9 . 1988, PAG . 94 .

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