This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31988R3971
Commission Regulation (EEC) No 3971/88 of 20 December 1988 fixing the quotas for 1989 applying to imports into Spain of beef and veal products from third countries
REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/88 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1988 che fissa i contingenti applicabili nel 1989 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi
REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/88 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1988 che fissa i contingenti applicabili nel 1989 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi
GU L 351 del 21.12.1988, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/88 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1988 che fissa i contingenti applicabili nel 1989 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 21/12/1988 pag. 0015 - 0016
***** REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3971/88 DELLA COMMISSIONE DEL 20 DICEMBRE 1988 CHE FISSA I CONTINGENTI APPLICABILI NEL 1989 ALLE IMPORTAZIONI IN SPAGNA DI PRODOTTI DEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE PROVENIENTI DAI PAESI TERZI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, VISTO L'ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO, VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 491/86 DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1986, CHE STABILISCE LE MODALITA DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI ( 1 ), MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3296/88 ( 2 ), IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, E L'ARTICOLO 3, CONSIDERANDO CHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 77 DELL'ATTO DI ADESIONE, LA SPAGNA PUO APPLICARE, FINO AL 31 DICEMBRE 1995, RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALLE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI; CHE LE RESTRIZIONI RIGUARDANO I PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO COMPLEMENTARE APPLICABILE AGLI SCAMBI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE; CHE I CONTINGENTI INIZIALI, IN VOLUME, PER CIASCUN PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI DEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE E LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI IN TALE SETTORE SONO STATI STABILITI DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1870/86 DELLA COMMISSIONE ( 3 ); CHE I CONTINGENTI NEL 1988 SONO STATI STABILITI DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3961/87 DELLA COMMISSIONE ( 4 ); CONSIDERANDO CHE OCCORRE FISSARE I CONTINGENTI APPLICABILI NEL 1989; CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER LE CARNI BOVINE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 1 . I CONTINGENTI DEI PRODOTTI DEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 491/86 APPLICABILI, NEL 1989, ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI TALI PRODOTTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI SONO FISSATI DALL'ALLEGATO DEL PRESENTE REGOLAMENTO . 2 . RESTANO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 E DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1870/86 . ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, IL 20 DICEMBRE 1988 . PER LA COMMISSIONE FRANS ANDRIESSEN VICEPRESIDENTE ( 1 ) GU N . L 54 DELL'1 . 3 . 1986, PAG . 25 . ( 2 ) GU N . L 293 DEL 27 . 10 . 1988, PAG . 7 . ( 3 ) GU N . L 162 DELL'1 . 8 . 1986, PAG . 16 . ( 4 ) GU N . L 371 DEL 30 . 12 . 1987, PAG . 36 . ALLEGATO 1.2.3.4GRUPPO CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI CONTINGENTE 1989 // // // // 1 0102 90 _ ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA DIVERSI DAI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA PER CORRIDA ( IN CAPI ) 425 // // // // 2 0201 10 0201 20 _ CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE NON DISOSSATE // 3 0201 30 _ CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIA BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE DISOSSATE ( IN TONNELLATE EQUIVALENTE PESO CARCASSE ) 644 // // // // 4 0202 10 0202 20 _ CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA CONGELATE, NON DISOSSATE // 5 0202 30 _ CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA CONGELATE, DISOSSATE // 6 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99 _ FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE // 7 0210 20 10 _ CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, SALATE O IN SALAMOIA, SECCHE O AFFUMICATE, NON DISOSSATE // 8 0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 _ CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, SALATE O IN SALAMOIA, SECCHE O AFFUMICATE; FARINE E POLVERI COMMESTIBILI DI CARNI O DI FRATTAGLIE DISOSSATE ( IN TONNELLATE EQUIVALENTE PESO CARCASSE ) 5 761 // // // //