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Document 31988R3905

    Regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio del 12 dicembre 1988 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia

    GU L 347 del 16.12.1988, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 03/10/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3905/oj

    31988R3905

    Regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio del 12 dicembre 1988 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia

    Gazzetta ufficiale n. L 347 del 16/12/1988 pag. 0010 - 0015


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3905/88 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1988

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

    previa informazione del Consiglio di associazione CEE-Turchia in applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2) ed in assenza di decisione di detto Consiglio,

    vista la proposta della Commissione presentata, previe consultazioni, nell'ambito del comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 1695/88 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2871/88 (4), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) e di filati testurizzati di poliesteri (PTY) originari della Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia. Il filato detto « POY » è un filato destinato principalmente alla produzione di filati testurizzati (PTY), che, a loro volta, vengono impiegati per produrre tessuti di poliesteri oppure di cotone e poliesteri. Il regolamento (CEE) n. 3171/88 (5) ha prorogato questo dazio per un periodo non superiore a due mesi.

    B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

    (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i produttori comunitari e vari esportatori del prodotto in questione hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

    I produttori della Comunità e taluni esportatori hanno anche comunicato le proprie osservazioni per iscritto sul regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

    Alcuni esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere informati dei principali fatti e considerazioni in base a cui la Commissione intendeva raccomandare le misure definitive.

    C. DUMPING

    1) Valore normale

    a) Corea - Taiwan - Messico

    (3) In linea di massima, il valore normale è stato definitivamente stabilito in base al metodo utilizzato per il suo calcolo provvisorio, ossia sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno da produttori che hanno esportato nella Comunità ed hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato stabilito su base mensile, per tipo di prodotto.

    Per i mesi in cui sul mercato interno non sono state effettuate vendite di un determinato tipo di prodotto esportato, è stata presa in considerazione la media ponderata delle vendite interne effettuate negli altri mesi.

    Quando sul mercato interno non sono state effettuate, oppure soltanto in quantitativi minimi, vendite di un determinato tipo di prodotto, sono stati presi in considerazione i prezzi del mercato interno del tipo di prodotto più simile o alternativamente il valore costruito. Nei casi in cui le vendite interne, in quantitativi rilevanti, di un tipo di prodotto venivano realizzate in perdita è stato utilizzato come valore normale il valore costruito. Il valore costruito è stato calcolato sommando ai costi di produzione un margine di utile equo, stabilito sulla base dei benefici realizzati sulle vendite interne del prodotto in questione, POY o PTY oppure, alternativamente, sul complesso delle vendite di filati di poliesteri della società esportatrice interessata.

    Per quando riguarda un esportatore coreano e alcuni esportatori messicani, su loro richiesta, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi interni, al netto di qualsiasi riduzione e sconto, in rapporto diretto con le vendite in questione, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, sempre che siano stati apportati elementi di prova ritenuti convincenti.

    Si è tenuto conto anche della richiesta di un esportatore taiwanese di impiegare per il valore costruito non il margine di utile stabilito sul complesso delle vendite di filati detti « PTY » di poliesteri, ma unicamente sulle vendite dei filati detti « POY », riscontrato nella fattispecie presso un altro esportatore.

    b) Turchia

    (4) Il valore normale è stato definitivamente calcolato in base al metodo esposto nel considerando 3, primo e secondo comma del presente regolamento.

    Tuttavia, per quanto riguarda i filati detti « POY » per i quali il valore è stato calcolato sulla base del valore costruito, un esportatore ha contestato l'importo del margine di utile preso in considerazione stabilito sulla base dei benefici effettuati su tutte le vendite di filati di poliesteri, sostenendo che soltanto un margine calcolato a partire dai benefici realizzati sulle vendite dei filati detti « POY » poteva essere accettato. Dato però che la Commissione non ha potuto trovare nei conti delle società turche interessate dalla procedura un margine di beneficio relativo ai soli filati detti « POY », il Consiglio si è dichiarato d'accordo con la Commissione per mantenere il metodo utilizzato per il calcolo delle misure provvisorie.

    2) Prezzo all'esportazione

    (5) In linea di massima, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

    Quando le esportazioni sono state effettuate per il tramite di filiali insediate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi di vendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati, in modo da tener conto di tutti i costi sostenuti fra l'importazione e la rivendita dei prodotti interessati, ivi compresi, se del caso, il trasporto, l'assicurazione, i dazi doganali, un margine ritenuto equo per le spese generali ed i benefici, in considerazione dei margini degli importatori indipendenti del prodotto in questione.

    Dato che gli elementi di prova presentati sono stati ritenuti soddisfacenti, sono state apportate modifiche ai tassi di cambio dei prezzi all'esportazione nella Comunità praticati dagli esportatori di Taiwan.

    Quanto al produttore messicano, è stata apportata una modifica alla valuta estera presa in considerazione per il calcolo dei prezzi all'esportazione, dato che la richiesta presentata dal produttore era corredata di prove giudicate soddisfacenti.

    3) Confronto

    (6) In linea di massima, il valore normale mensile per tipo del prodotto è stato confrontato, transazione per transazione, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente allo stadio franco fabbrica. Sono stati mantenuti gli adeguamenti accordati provvisoriamente a seconda dei casi in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2423/88 per tener conto delle differenze che influiscono direttamente sulla confrontabilità dei prezzi secondo i considerando 10, 14, 18 e 22 del regolamento (CEE) n. 1695/88.

    a) Corea

    (7) Le richieste di adeguamento nuovamente presentate da un esportatore per differenze riguardanti le condizioni di vendita, basate sull'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), v) del regolamento (CEE) n. 2423/88 non erano sufficientemente sostenute da elementi di prova che dimostrassero la diretta relazione con le vendite in questione per cui non sono state accolte.

    b) Messico

    (8) Dato che gli elementi di prova apportati sono stati giudicati soddisfacenti, è stato riesaminato un adeguamento di talune condizioni di credito fondato sull'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), iii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

    Per quanto riguarda un esportatore messicano nei cui confronti un adeguamento sui prezzi all'esportazione era stato effettuato a titolo di « spese bancarie » per il calcolo provvisorio del margine di dumping, alcuni elementi complementari indicanti che nella fattispecie non si trattava in realtà di spese bancarie, hanno indotto la Commissione a riesaminare questo adeguamento.

    Inoltre, le richieste relative alla concessione di adeguamenti supplementari per commissioni pagabili al venditori, per taluni costi del credito e spese interne non sono state accettate, poiché gli elementi di prova apportati erano o in flagrante contraddizione con i dati rilevati durante l'indagine o insufficienti.

    c) Taiwan

    (9) Una nuova richiesta di adeguamento, relativa alla copertura per i rischi di cambio è stata presentata, senza però apportare nuovi elementi. Di conseguenza, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in base al considerando 18, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1695/88, per quanto riguarda l'esclusione di un siffatto adeguamento. d) Turchia

    (10) Non è stata accolta un'ulteriore richiesta di adeguamento di un esportatore riguardante il rifinanziamento dei suoi crediti all'estero presso banche internazionali, dato che aveva già beneficiato degli adeguamenti collegati ai costi di credito per le vendite all'esportazione. La sua richiesta basata sull'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 non è stata accettata, poiché questo articolo non prevede adeguamenti a questo titolo.

    Non è stato concesso un adeguamento a titolo della disposizione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 la quale concerne il rimborso delle imposizioni all'importazione sostenute da un prodotto esportato nella Comunità, poiché le ditte che l'hanno richiesto hanno inoltrato la propria richiesta in ritardo oppure non hanno apportato elementi di prova soddisfacenti.

    4) Margini di dumping

    (11) Il margine di dumping calcolato per ciascun esportatore è pari alla differenza fra il valore normale stabilito ed il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguati.

    Sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria, il margine medio ponderato per ciascun esportatore interessato è il seguente:

    a) Corea

    - Kohap Ltd, Seul PTY 8,13 %

    - Kolon Industries Inc., Seul PTY 5,71 %

    POY 0,02 %

    - Sam Yang Co. Ltd, Seul PTY 3,38 %

    - Tong Yang Polyester Co. Ltd.

    Seul PTY 4,09 %

    b) Messico

    - Celanese Mexicana SA,

    Mexico PTY 15,85 %

    POY 4,43 %

    - Fibras Sinteticas SA, de CV,

    Mexico PTY 26,74 %

    - Fibras Químicas SA,

    Monterrey PTY 5,79 %

    - Nylon de Mexico SA,

    Monterrey POY 15,80%

    - Kimex SA, Mexico PTY 18,72 %

    c) Taiwan

    - Chung Shing Textile

    Company Ltd, Taipei PTY 1,67 %

    - Far Eastern Textile Ltd,

    Taipei PTY 6,21 %

    POY 0,09 %

    - Nan Ya Plastics Corp.,

    Taipei PTY 4,92 %

    POY 0,52 %

    - Shin Kong Synthetic Fibres

    Corp., Taipei PTY 4,96 %

    POY 22,11 %

    - Tuntex Distinct Corp.

    Taipei PTY 0,31 %

    POY 0,00 %

    d) Turchia

    - Nergis AS, Bursa PTY 38,50 %

    - Polylen AS, Bursa PTY 27,60 %

    - Sasa Artificial & Synthetic

    Fibres Inc., Adana PTY 11,13 %

    POY 2,67 %

    - Sifas Sentetik Implik

    Fabrikalari AS, Bursa PTY 17,34 %

    - Soenmez Filament AS, Bursa PTY 13,18 %

    D. PREGIUDIZIO

    (12) Con il regolamento (CEE) n. 1695/88, la Commissione ha dimostrato l'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria, in termini di volume, prezzo, quota di mercato e redditività. Essa ha dimostrato la necessità di cumulare le importazioni nei vari paesi implicati nella procedura.

    A questo proposito è stato sostenuto che le cifre indicate nel considerando 26 di detto regolamento non erano esatte, poiché da esse non risultava l'utilizzazione del filato detto « POY » nella produzione del filato detto « PTY ».

    In mancanza di informazioni che consentissero di distinguere nella produzione e nel consumo comunitari la parte del filato detto « POY » la Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ha utilizzato le cifre di produzione e di consumo che sono valutate in base ai dati relativi al solo filato dello « PTY » e che tengono conto del trasferimento interno del filato detto « POY » nel filato detto « PTY ».

    Di conseguenza, in mancanza di nuovi elementi di prova, il Consiglio conferma i fatti presentati nei considerando 24-32 del regolamento (CEE) n. 1695/88.

    Inoltre, onde stabilire il pregiudizio, la Commissione ha esaminato l'opportunità di escludere, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i produttori comunitari collegati ad esportatori messicani.

    Dato che questo articolo è inteso ad escludere i produttori comunitari che dovessero ricorrere contro società a cui sono collegati, il Consiglio rileva che nessun produttore comunitario importa filati di poliestere da queste società esportatrici, che queste ultime agiscono come operatori economici autonomi, che le esportazioni nella Comunità hanno un volume limitato, che per uno di essi i legami che l'uniscono alla società esportatrice sono indiretti, che infine, questi produttori comunitari non sono tutelati contro le pratiche sleali delle altre società esportatrici.

    Per queste ragioni e considerando che i legami esistenti fra taluni produttori comunitari e le società esportatrici non devono privare questi produttori della tutela contro le pratiche sleali, il Consiglio ritiene che non sia opportuno escludere i produttori comunitari in questione dalla presente procedura.

    1) Confrontabilità del prodotto

    (13) Alcuni esportatori hanno contestato la validità del confronto effettuato fra i filati di poliesteri prodotti dalle loro società e quelli dei produttori comunitari, sostenendo che non rappresentavano prodotti simili, in particolare per quanto riguarda la qualità, che non erano utilizzati per gli stessi scopi e che non erano interscambiabili con i prodotti comunitari. La Commissione ha respinto questi argomenti ritenendo che l'esigenza che un prodotto sia simile a un prodotto importato non deve intendersi stricto sensu e che soltanto differenze fondamentali di qualità o di impiego possono far sì che un prodotto non sia considerato simile ad un altro.

    Nella fattispecie, le caratteristiche fisiche dei prodotti sono molto simili e l'impiego dei filati di poliesteri di qualità inferiore non è del tutto diversa da quella dei filati di poliesteri di qualità cosiddetta superiore.

    Di conseguenza, il Consiglio ritiene che le differenze di qualità e di impiego siano insufficienti per giustificare una distinzione fra questi prodotti.

    2) Causalità

    (14) Con il regolamento (CEE) n. 1695/88, la Commissione ha stabilito nel considerando 33 il nesso di causalità fra il pregiudizio subito dai produttori comunitari e le importazioni a prezzi di dumping.

    Tuttavia, vari esportatori hanno sostenuto che le loro esportazioni di filati di poliesteri nella Comunità erano irrilevanti, oppure in diminuzione e che quindi non potevano aver contribuito al pregiudizio.

    Dal regolamento (CEE) n. 2423/88 risulta che il pregiudizio può essere constatato anche se il volume di ciascun esportatore, preso singolarmente, non è rilevante. Questo argomento non basta a giustificare l'esclusione di tali esportatori dalla procedura in corso.

    Di conseguenza, in mancanza di nuovi elementi di prova relativi agli argomenti sviluppati nel considerando 33 del regolamento (CEE) n. 1695/88, il Consiglio conferma i fatti e le conclusioni presentati dalla Commissione in questo considerando.

    E. RESTRIZIONI QUANTITATIVE E MISURE ANTIDUMPING

    (15) Per quanto riguarda l'esistenza di restrizioni quantitative nei confronti delle importazioni di filati di poliestere originari della Corea e destinati alla Spagna e all'Italia, e delle importazioni di dilati di poliesteri originari di Taiwan e destinati alla Spagna, è stato addotto che l'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di filati di poliesteri originari di detti paesi, oltre a queste restrizioni quantitative, era incompatibile con l'articolo XIX del GATT e del paragrafo 6 dell'accordo multifibre IV (AMF).

    A questo proposito, il Consiglio ritiene che, contrariamente a quanto addotto, né il diritto comunitario, né le norme internazionali e in particolare l'AMF, vietano di istituire dazi antidumping, dazi doganali o qualsiasi altra misura relativa alle importazioni quando già esistono restrizioni quantitative, a condizione che nonostante l'esistenza di queste ultime venga accertato un pregiudizio.

    Quanto all'opportunità di siffatte misure, nella fattispecie, il Consiglio constata che per quanto riguarda tutta l'industria comunitaria anche se le importazioni di filati di poliesteri di origine coreana e taiwanese sono ridotte, queste sono state effettuate con importanti sottoquotazioni, sino al 30 % per i filati di poliesteri coreani e fino al 38 % per i filati di poliesteri di Taiwan.

    Di conseguenza, il Consiglio ritiene che l'industria comunitaria abbia subito una concorrenza sleale da parte di questi paesi.

    Quanto alla Spagna ed all'Italia, il Consiglio constata che queste importazioni sono state effettuate con sottoquotazioni molto importanti, che raggiungono il 35 % in Italia e il 41 % in Spagna per i filati di poliesteri coreani ed il 33 % in Spagna per i filati di poliesteri di Taiwan. Ne consegue che le restrizioni quantitative istituite per questi Stati membri non hanno impedito in questi paesi l'applicazione di pratiche sleali in materia di prezzi e non hanno eliminato il pregiudizio subito. Inoltre si deve constatare cfhe i produttori di questi paesi hanno subito, nel periodo di riferimento, notevoli perdite finanziarie. Per questi motivi, il Consiglio ritiene che l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni coreane e di Taiwan sia necessaria.

    F. INTERESSE COMUNITARIO

    (16) Taluni importatori e utilizzatori hanno sostenuto che i produttori di filati di poliestere si comportavano come aderenti a un cartello nella misura in cui praticavano prezzi elevati o si constatavano difficoltà nell'approvvigionamento o era organizzata una certa ripartizione del mercato comunitario. Tuttavia nessun elemento di prova che potesse permettere alla Commissione di aprire un'inchiesta sulla base delle regole comunitarie in materia di concorrenza è stato portato a sostegno di suddetti argomenti.

    Di conseguenza, tenuto conto delle serie difficoltà che incontra l'industria comunitaria in questione, la Commissione ha concluso che fosse nell'interesse della Comunità stessa prendere misure tali da eliminare il pregiudizio causato ai produttori comunitari di filati di poliestere. Queste misure che avrebbero un'incidenza relativamente trascurabile sui costi di produzione dell'industria utilizzatrice e conseguenze minime per i consumatori, dovrebbero assumere la forma di un dazio antidumping definitivo.

    In tali condizioni, il Consiglio conferma che è nell'interesse della Comunità prendere misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie di questi quattro paesi esportatori interessati dalla presente procedura.

    G. DAZIO DEFINITIVO

    (17) Sono stati presentati argomenti per prendere in considerazione le differenze nei sistemi di produzione dei filati detti POY e detti PTY. Si conferma che la Commissione, nella misura del possibile, ha tenuto conto di queste differenze, in particolare per i costi di produzione, i confronti dei prezzi e la determinazione della soglia del pregiudizio.

    Di conseguenza, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative al metodo utilizzato per la determinazione del dazio da applicare e la forma del dazio stesso, di cui ai considerando 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 1695/88.

    H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

    (18) Tenuto conto dei margini di dumping constatati e del pregiudizio causato, il Consiglio ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio integralmente oppure a concorrenza del dazio massimo definitivamente istituito qualora quest'ultimo sia inferiore al dazio provvisorio. Gli importi garantiti, non coperti dalle aliquote dei dazi definitivi, sono svincolati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei filati di poliesteri parzialmente orientati, non testurizzati (POY) del codice NC 5402 42 00, originari del Messico, di Taiwan e della Turchia.

    2. Gli importi del dazio calcolato sulla base del prezzo netto frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, ammontano a:

    - 15,8 % per i filati detti POY originari del Messico, fatta eccezione per quelli prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Celanese Mexicana SA, Messico, la quale è esonerata dal dazio;

    - 8,7 % per i filati detti POY di Taiwan, fatta eccezione per quelli prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società seguenti che sono esonerate dal dazio:

    - Far Eastern Textile Ltd, Taipei,

    - Nan Ya Plastics Corp., Taipei,

    - Tuntex Distinct Corp., Taipei;

    - 2,7 % per i filati detti POY originari della Turchia.

    3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati (PTY) dei codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, originari della Repubblica di Corea, del Messico, di Taiwan e della Turchia.

    2. L'importo di questo dazio calcolato sulla base del prezzo netto franco frontiera comunitario del prodotto non sdoganato è il seguente:

    - 8,1 % per i filati detti PTY originari della Repubblica di Corea. I dazi seguenti si applicano ai filati detti PTY prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società sottoelencate:

    - Kohap Ltd, Seul 8,1 %

    - Kolon Industries Inc., Seul 5,7 %

    - Sam Yang Co. Ltd, Seul 3,4 %

    - Tong Yang Polyester Co. Ltd, Seul 4,1 %

    - 26,7 % per i filati detti PTY originari del Messico. I dazi seguenti si applicano ai filati detti PTY prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società sottoelencate: - Celanese Mexicana SA, Mexico 15,9 %

    - Fibras Químicas SA, Monterey 5,8 %

    - Kimex SA, Mexico 18,7 %

    - 6,2 % per i filati detti PTY originari di Taiwan. I dazi seguenti si applicano ai filati detti PTY prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società sottoelencate:

    - Chung Shing Textile Company Ltd, Taipei 1,7 %

    - Nan Ya Plastics Corp., Taipei 4,9 %

    - Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei 5,0 %

    - La Società Tuntex Distinct Corp., Taipei è esonerata dal dazio succitato;

    - 13,2 % per i filati detti PTY originari della Turchia. Si applicano i dazi seguenti ai filati detti PTY prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società sottoelencate:

    - Sasa Artificial & Synthetic Fibres Inc.,

    Adana 11,1 %

    - Nergis AS, Bursa 8,6 %

    - Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa 7,2 %

    - Polylen AS, Bursa 7,2 %

    3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CEE) n. 1695/88, vengono definitivamente riscossi, integralmente oppure sino a concorrenza degli importi che non superano le percentuali indicate nel presente regolamento. Gli importi garantiti, non coperti dalle aliquote dei dazi definitivi, sono svincolati.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. ROUMELIOTIS

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3.

    (3) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 39.

    (4) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 24.

    (5) GU n. L 282 del 15. 10. 1988, pag. 28.

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