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Document 31988R3468

    Regolamento (CEE) n. 3468/88 del Consiglio del 7 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 305 del 10.11.1988, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3468/oj

    31988R3468

    Regolamento (CEE) n. 3468/88 del Consiglio del 7 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 10/11/1988 pag. 0001 - 0006


    *****

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3468/88 DEL CONSIGLIO

    DEL 7 NOVEMBRE 1988

    CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3796/81 RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2658/87 RELATIVO ALLA NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA ED ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

    VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 43,

    VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ( 1 ),

    VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 2 ),

    VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 3 ),

    CONSIDERANDO CHE, SUL MERCATO DEI PRODOTTO DELLA PESCA, ALCUNE SPECIE ATTUALMENTE NON SOGGETTE A UN REGIME D'INTERVENTO COMUNITARIO RAPPRESENTANO TUTTAVIA UNA PARTE IMPORTANTE DELLA PRODUZIONE DI CERTE REGIONI; CHE TALI SPECIE SVOLGONO UN RUOLO ESSENZIALE NELLA FORMAZIONE DEI REDDITI DEI PRODUTTORI INTERESSATI E NELL'EQUILIBRIO GENERALE DEL MERCATO;

    CONSIDERANDO CHE, PER FAVORIRE UNA MAGGIORE STABILITA DEL MERCATO TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI INTERESSATI E DELLE LORO CONDIZIONI DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DIFFERENZIATE, E QUINDI OPPORTUNO INCLUDERE ALCUNE DI QUESTE SPECIE IN UN REGIME COMUNITARIO DI SOSTEGNO DEI PREZZI;

    CONSIDERANDO TUTTAVIA CHE I DIVARI REGIONALI DI PREZZO TRA LE SPECIE IN CAUSA NON CONSENTONO, NELL'IMMEDIATO, LA LORO INTEGRAZIONE NELL'ATTUALE REGIME DI COMPENSAZIONE FINANZIARIO ACCORDATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI;

    CONSIDERANDO CHE, IN QUESTA SITUAZIONE, SEMBRA OPPORTUNO INSTAURARE UN REGIME D'INTERVENTO BASATO SULL'APPLICAZIONE DI UN PREZZO DI RITIRO FISSATO IN MANIERA AUTONOMA DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI; CHE E CONSEGUENTEMENTE OPPORTUNO PREVEDERE LA POSSIBILITA DI CONCEDERE, A DETERMINATE CONDIZIONI, UN AIUTO FORFETTARIO A DETTE ORGANIZZAZIONI PER I PRODOTTI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI INTERVENTI AUTONOMI;

    CONSIDERANDO CHE, PER INCITARE LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI A MEGLIO ADEGUARE LA LORO OFFERTA ALLE ESIGENZE DEL MERCATO, E OPPORTUNO PREVEDERE UN'APPROPRIATA CORRESPONSABILITA FINANZIARIA DI TALI ORGANIZZAZIONI NONCHE UNA LIMITAZIONE DEI QUANTITATIVI DI PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI UN AIUTO FORFETTARIO;

    CONSIDERANDO CHE, PER EVITARE PER QUANTO POSSIBILE LA DISTRUZIONE DI PESCI RITIRATI DAL MERCATO, OCCORRE PREVEDERE LA POSSIBILITA DI CONCEDERE UN AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE E AL MAGAZZINAGGIO DI DETERMINATI QUANTITATIVI DI PRODOTTI RITIRATI, DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO;

    CONSIDERANDO CHE PER TRE SPECIE DI TONNO, L'ALALONGA, IL TONNO ROSSO ED IL TONNO OBESO, SI CONSTATANO SUL PIANO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE CARATTERISTICHE ANALOGHE A QUELLE DELLE ALTRE SPECIE CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO FORFETTARIO; CHE E QUINDI OPPORTUNO ESTENDERE ANCHE ALLE TRE SPECIE SUDDETTE TALE MECCANISMO;

    CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO SUBORDINARE LA CONCESSIONE DELL'AIUTO FORFETTARIO ALL'OSSERVANZA DI NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE;

    CONSIDERANDO CHE L'EVOLUZIONE DEI PREZZI SUL MERCATO POTREBBE RENDERE NECESSARIA L'ADOZIONE DI MISURE ADEGUATE, CHE CONTRIBUISCANO AL RAVVICINAMENTO DEI PREZZI NELLA COMUNITA; CHE E PERTANTO OPPORTUNO PREVEDERE LA POSSIBILITA DI SUBORDINARE LA CONCESSIONE DELL'AIUTO FORFETTARIO ALLA CONDIZIONE CHE I PREZZI DI RITIRO AUTONOMI NON SUPERINO UN DETERMINATO MASSIMALE;

    CONSIDERANDO CHE, QUANDO L'APPLICAZIONE DI TALE REGIME DI AIUTO FORFETTARIO PROVOCA UN RAVVICINAMENTO DEI PREZZI A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SPECIE INTERESSATE, E OPPORTUNO DISPORRE CHE DETTE SPECIE VENGANO INTEGRATE NEL REGIME DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA;

    CONSIDERANDO CHE L'ESPERIENZA ACQUISITA HA MESSO IN LUCE LA NECESSITA DI PRECISARE LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DI TALUNI PRODOTTI CONGELATI A BORDO E DI ADEGUARE PARALLELAMENTE IL REGIME IN CAUSA AI PRINCIPI GENERALI DEGLI ALTRI REGIMI COMUNITARI D'INTERVENTO;

    CONSIDERANDO CHE LA SITUAZIONE DEL MERCATO DEL TONNO DIPENDE DAL RITMO DEI CONFERIMENTI DELLA PESCA E CHE CONVIENE PREVEDERE LA POSSIBILITA DI CONCEDERE, A DETERMINATE CONDIZIONI, UN AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI CHE INTERVENGONO PER REGOLARIZZARE L'OFFERTA SUL MERCATO COMUNITARIO;

    CONSIDERANDO CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL MERCATO DEL TONNO, ONDE RAZIONALIZZARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO OMOGENEO E OPPORTUNO RISERVARE IL BENEFICIO DELL'INDENNITA COMPENSATIVA, A DETERMINATE CONDIZIONI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI;

    CONSIDERANDO CHE, PER APPURARE SE L'EVOLUZIONE DEI PREZZI SUL MERCATO MONDIALE DEL TONNO ABBIA DETERMINATO SUL MERCATO COMUNITARIO UNA SITUAZIONE CHE GIUSTIFICHI IL VERSAMENTO DELL'INDENNITA COMPENSATIVA, OCCORRE ACCERTARE CHE IL RIBASSO DEI PREZZI SUL MERCATO COMUNITARIO SIA DOVUTO A UNA FLESSIONE DEI PREZZI ALL'IMPORTAZIONE;

    CONSIDERANDO CHE, PER EVITARE UN'ESPANSIONE ANORMALE DELLA PRODUZIONE DEL TONNO, CONVIENE PREVEDERE I LIMITI ENTRO I QUALI TALE INDENNITA PUO ESSERE CONCESSA ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPROVVIGIONAMENTO CONSTATATE SUL MERCATO COMUNITARIO;

    CONSIDERANDO CHE, PER NON PERTURBARE LE CORRENTI DI SCAMBIO TRADIZIONALI, E OPPORTUNO DISPORRE CHE LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI INTERVENGANO NEL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SUL MERCATO COMUNITARIO IN CASO D'INCREMENTO DELLA LORO PRODUZIONE SBARCATA SU QUEST"ULTIMO;

    CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO MODIFICARE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3796/81 ( 1 ), MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3759/87 ( 2 );

    CONSIDERANDO CHE LA NOMENCLATURA TARIFFARIA CHE RISULTA DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3796/81 E RIPRESA NELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE; CHE E QUINDI OPPORTUNO MODIFICARE LA TARIFFA DOGANALE COMUNE DI CUI AL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2658/87 ( 3 ), MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1858/88 ( 4 ),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    ARTICOLO 1

    IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3796/81 E MODIFICATO COME SEGUE :

    1 ) ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA :

    _ AL PRIMO TRATTINO, LE PAROLE " NELL'ALLEGATO I, PARTI A E D " SONO SOSTITUITE DA " NELL'ALLEGATO I, PARTI A E D, E NELL'ALLEGATO VI ";

    _ AL SECONDO TRATTINO, LE PAROLE " CHE NON SONO ELECATI NELL'ALLEGATO I, PARTI A E D " SONO SOSTITUITE DA " CHE NON SONO ELENCATI NE NELL'ALLEGATO I, PARTI A E D, NE NELL'ALLEGATO VI ";

    2 ) ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, LETTERA A ), LA CIFRA " 5 " E SOSTITUITA DALLA CIFRA " 10 ";

    3 ) E INSERITO L'ARTICOLO SEGUENTE :

    " ARTICOLO 14 TER

    1 . PER I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATI VI, GLI STATI MEMBRI CONCEDONO UN AIUTO FORFETTARIO ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI CHE EFFETTUANO INTERVENTI NEL QUADRO DELL'ARTICOLO 9, A CONDIZIONE CHE :

    A ) PRIMA DELL'INIZIO DELLA CAMPAGNA DI PESCA QUESTE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI FISSINO UN PREZZO DI RITIRO, IN APPRESSO DENOMINATO "PREZZO DI RITIRO AUTONOMO"; TALE PREZZO, PER IL QUALE E AMMESSO UN MARGINE DI TOLLERANZA DEL 10 % PER DIFETTO E DEL 5 % PER ECCESSO, E APPLICATO DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DURANTE TUTTA LA CAMPAGNA; IL PREZZO IN CAUSA NON PUO TUTTAVIA SUPERARE L'80 % DEL PREZZO MEDIO PONDERATO CONSTATATO PER LE CATEGORIE DI PRODUTTORI DI CUI TRATTASI NELLA ZONA DI ATTIVITA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI INTERESSATE NEL CORSO DELLE ULTIME TRE CAMPAGNE DI PESCA PRECEDENTI;

    B ) I PRODOTTI RITIRATI SIANO CONFORMI ALLE NORME ADOTTATE IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 2;

    C ) L'INDENNITA CONCESSA AI PRODUTTORI ASSOCIATI PER I QUANTITATIVI DI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO SIA PARI AL PREZZO DI RITIRO AUTONOMO .

    2 . L'AIUTO FORFETTARIO E CONCESSO SOLTANTO PER I QUANTITATIVI RITIRATI DAL MERCATO CHE,

    SIMULTANEAMENTE :

    A ) SIANO STATI MESSI IN VENDITA IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1,

    B ) PRIMA DEL RITIRO SIANO STATI MESSI IN VENDITA A CONDIZIONI DA STABILIRE,

    C ) _ SIANO SMALTITI IN MODO DA NON OSTACOLARE LO SMALTIMENTO NORMALE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI

    OVVERO

    _ SIANO SOTTOPOSTI A UN REGIME DI TRASFORMAZIONE E DI MAGAZZINAGGIO . AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, PER TRASFORMAZIONE SI INTENDONO LE OPERAZIONI DI CONGELAMENTO NONCHE DI FILETTATURA O TAGLIO, A CONDIZIONE CHE QUESTE SIANO SEGUITE DAL CONGELAMENTO .

    3 . L'AIUTO FORFETTARIO E CONCESSO SOLTANTO PER QUANTITATIVI NON ECCEDENTI IL 10 % DEI QUANTITATIVI MESSI ANNUALMENTE IN VENDITA IN CONFORMITA DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 .

    LA CONCESSIONE DELL'AIUTO FORFETTARIO PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE IL PREZZO DI RITIRO AUTONOMO NON SUPERI UN LIVELLO MASSIMO FISSATO SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTI - COLO 33 .

    4 . L'IMPORTO DELL'AIUTO FORFETTARIO PER I QUANTITATIVI SOTTOPOSTI AL REGIME :

    A ) DI CUI AL PARAGRAFO 2, LETTERA C ), PRIMO TRATTINO E PARI AL 75 % DEL PREZZO DI RITIRO APPLICATO DURANTE LA CAMPAGNA IN CORSO;

    B ) DI CUI AL PARAGRAFO 2, LETTERA C ), SECONDO TRATTINO NON PUO ESSERE SUPERIORE NE AL 50 % DEL LIVELLO MASSIMO DI CUI AL PARAGRAFO 1, LETTERA A ), NE ALL'IMPORTO DELLE SPESE TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E DI MAGAZZINAGGIO CONSTATATE DURANTE LA CAMPAGNA DI PESCA PRECEDENTE, ESCLUSE LE SPESE PIU ELEVATE .

    5 . DALL'IMPORTO DELL'AIUTO FORFETTARIO E DETRATTO IL VALORE, FISSATO FORFETTARIAMENTE, DEI PRODOTTI SMALTITI IN CONFORMITA DEL PARAGRAFO 2, LETTERA C ), PRIMO TRATTINO .

    6 . GLI STATI MEMBRI INTERESSATI INSTAURANO UN REGIME DI CONTROLLO INTESO AD ACCERTARE CHE I PRODOTTI PER I QUALI E CHIESTO L'AIUTO FORFETTARIO ABBIANO DIRITTO A BENEFICIARNE .

    AI FINI DEL CONTROLLO, I BENEFICIARI DELL'AIUTO FORFETTARIO TENGONO UNA CONTABILITA DI MAGAZZINO SECONDO MODALITA DA STABILIRE . GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE, CON PERIODICITA DA STABILIRE, UNA TABELLA INDICANTE, PER PRODOTTO E PER CATEGORIA DI PRODOTTI, I PREZZI MEDI CONSTATATI SUI MERCATI ALL'INGROSSO O NEI PORTI RAPPRESENTATIVI .

    7 . IL CONSIGLIO, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, STABILISCE, IN FUNZIONE DEL RAVVICINAMENTO DEI PREZZI DELLE SPECIE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO, IN MERITO ALLA LORO INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I, LETTERA A .

    8 . LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO SONO ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 33 .

    9 . IL PRESENTE ARTICOLO E APPLICABILE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL MEDESIMO .

    UN ANNO PRIMA DELLO SCADERE DI TALE PERIODO, LA COMMISSIONE PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULL'EVOLUZIONE DEL REGIME, IN PARTICOLARE SULLO SVILUPPO DEI PREZZI PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO VI . IL CONSIGLIO, DELIBERANDO A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, DECIDE LE MISURE APPROPRIATE PRIMA DELLO SCADERE DEI CINQUE ANNI . ";

    4 ) IL TESTO DELL'ARTICOLO 16 E SOSTITUITO DAL TESTO SEGUENTE :

    " ARTICOLO 16

    1 . PER I PRODOTTI INDICATI NEGLI ALLEGATI II E III PUO ESSERE CONCESSO UN AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI CHE DURANTE LA CAMPAGNA IN CORSO APPLICHINO L'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE, QUALORA :

    A ) I PREZZI MEDI SPUNTATI PER UN PRODOTTO MESSO IN VENDITA DA DETTE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI PER UN PERIODO SIGNIFICATIVO DA STABILIRSI SIANO INFERIORI :

    _ ALL'85 % DEL PREZZO DI ORIENTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, PER I PRODOTTI DELL'ALLEGATO II;

    _ AL 95 % DEL PREZZO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, PER I PRODOTTI DELL'ALLEGATO III, E

    B ) LA SITUAZIONE CONSTATATA IN MATERIA DI PREZZI RISCHI DI PERDURARE .

    2 . L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO PUO ESSERE CONCESSO UNICAMENTE PER I PRODOTTI :

    _ PESCATI, CONGELATI A BORDO E SBARCATI NELLA COMUNITA DA UN PRODUTTORE ADERENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI INTERESSATA,

    _ LA CUI QUANTITA NON SUPERI IL 20 % DEI QUANTITATIVI MEDI DEGLI STESSI PRODOTTI MESSI IN VENDITA NELLA COMUNITA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5, DURANTE LO STESSO PERIODO DELLE ULTIME TRE CAMPAGNE DI PESCA PRECEDENTI QUELLA PER LA QUALE E CONCESSO L'AIUTO . TUTTAVIA, I QUANTITATIVI ATTI A FRUIRE DELL'AIUTO NON POSSONO SUPERARE IL 20 % DEI QUANTITATIVI MESSI IN VENDITA DURANTE IL PERIODO IN CORSO,

    _ PER IL QUALI E COMPROVATO, SECONDO MODALITA DA STABILIRSI, CHE SI TRATTA DI PRODOTTI COMUNITARI,

    _ IMMAGAZZINATI PER UN PERIODO MINIMO E RIMESSI SUL MERCATO COMUNITARIO .

    3 . L'IMPORTO DELL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NON PUO SUPERARE L'IMPORTO DELLE SPESE TECNICHE E DEGLI INTERESSI PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI . QUESTO IMPORTO E STABILITO MESE PER MESE ED E DECRESCENTE .

    4 . LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, IN PARTICOLARE L'IMPORTO DELL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO E LE RELATIVE CONDIZIONI DI CONCESSIONE, SONO ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 33 .

    5 . IN DEROGA AI PARAGRAFI 1 E 2, FINO AL 31 DICEMBRE

    1991 L'AIUTO E CONCESSO ANCHE AI PRODUTTORI STABILITI IN GRECIA E NON ADERENTI A UN'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI . ";

    5 ) IL TESTO DELL'ARTICOLO 17 E SOSTITUITO DAL TESTO SEGUENTE :

    " ARTICOLO 17

    1 . PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO III E FISSATO, PRIMA DELL'INIZIO DELLA CAMPAGNA DI PESCA, UN PREZZO ALLA PRODUZIONE COMUNITARIA .

    QUESTI PREZZI SONO APPLICABILI IN TUTTA LA COMUNITA E SONO STABILITI PER CIASCUNA CAMPAGNA DI PESCA .

    2 . IL PREZZO ALLA PRODUZIONE COMUNITARIA E FISSATO :

    _ SULLA BASE DELLA MEDIA DEI PREZZI CONSTATATI NEL CORSO DELLE ULTIME TRE CAMPAGNE DI PESCA PRECEDENTI LA FISSAZIONE DI QUESTO PREZZO SUI MERCATI ALL'INGROSSO O NEI PORTI RAPPRESENTATIVI E PER UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA, PER UN PRODOTTO DEFINITO NELLE SUE CARATTERISTICHE COMMERCIALI;

    _ TENUTO CONTO DELLE PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA DOMANDA .

    ( 1 ) GU N . C 308 DEL 18 . 11 . 1987, PAG . 5 .

    ( 2 ) GU N . C 13 DEL 18 . 1 . 1988, PAG . 125 .

    ( 3 ) GU N . C 319 DEL 30 . 11 . 1987, PAG . 37 .

    ( 1 ) GU N . L 379 DEL 31 . 12 . 1981, PAG . 1 .

    ( 2 ) GU N . L 359 DEL 21 . 12 . 1987, PAG . 1 .

    ( 3 ) GU N . L 256 DEL 7 . 9 . 1987, PAG . 1 .

    ( 4 ) GU N . L 166 DELL'1 . 7 . 1988, PAG . 10 .

    ALL'ATTO DI FISSARE QUESTO PREZZO SI TIENE CONTO DELLA NECESITA :

    _ DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE CORRENTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA COMUNITARIA;

    _ DI CONTRIBUIRE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI PRODUTTORI;

    _ DI EVITARE LA FORMAZIONE DI ECCEDENZE NELLA COMUNITA .

    3 . PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI CAMPAGNA DI PESCA, IL CONSIGLIO, DELIBERANDO A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, FISSA IL LIVELLO DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE COMUNITARIA DI CUI AL PARAGRAFO 1 .

    4 . GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE I CORSI MEDI MENSILI RILEVATI SUI MERCATI ALL'INGROSSO O NEI PORTI RAPPRESENTATIVI PER I PRODOTTI D'ORIGINE COMUNITARIA DI CUI AL PARAGRAFO 1, DEFINITI NELLE LORO CARATTERISTICHE COMMERCIALI .

    5 . SONO DA CONSIDERARSI RAPPRESENTATIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 I MERCATI E I PORTI DEGLI STATI MEMBRI NEI QUALI VIENE COMMERCIALIZZATA UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA DI TONNI .

    6 . LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA FISSAZIONE DI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO APPLICABILI ALLE VARIE SPECIE, DIMENSIONI E FORME DI PRESENTAZIONE DEI TONNI, NONCHE LA COMPILAZIONE DELL'ELENCO DEI MERCATI E PORTI RAPPRESENTATIVI DI CUI AL PARAGRAFO 4 SONO ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 33 .

    ARTICOLO 17 BIS

    1 . PER I PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO III ED ENTRO I LIMITI STABILITI AL PARAGRAFO 4 E CONCESSA UN'INDENNITA ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI QUANDO SIA STATO CONSTATATO, PER UN TRIMESTRE CIVILE, CHE SIMULTANEAMENTE :

    _ IL PREZZO DI VENDITA MEDIO CONSTATATO SUL MERCATO COMUNITARIO ED

    _ IL PREZZO FRANCO FRONTIERA DI CUI ALL'ARTICOLO 21, SE DEL CASO MAGGIORATO DELLA TASSA COMPENSATIVA DI CUI E STATO GRAVATO,

    SI COLLOCANO AD UN LIVELLO INFERIORE AL 93 % DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE COMUNITARIA DEL PRODOTTO CONSIDERATO .

    2 . L'INDENNITA E CONCESSA ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ALLE CONDIZIONI ED ENTRO I LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO, PER I QUANTITATIVI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE PESCATI DAI LORO MEMBRI, VENDUTI E CONSEGNATI NEL TRIMESTRE CONSIDERATO ALL'INDUSTRIA CONSERVIERA STABILITA SUL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA .

    3 . L'IMPORTO DELL'INDENNITA NON PUO SUPERARE :

    _ LA DIFFERENZA FRA IL LIMITE SOPRADDETTO E IL PREZZO DI VENDITA MEDIO DEL PRODOTTO IN QUESTIONE SUL MERCATO COMUNITARIO;

    _ UN IMPORTO FORFETTARIO PARI AL 12 % DI DETTO LIMITE;

    _ PER OGNI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI LE DIFFERENZE TRA QUESTO LIMITE E IL PREZZO DI VENDITA MEDIO REALIZZATO DA QUESTA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI .

    4 . IL VOLUME GLOBALE DEI QUANTITATIVI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA INDENNITA NON PUO COMUNQUE SUPERARE, PER IL TRIMESTRE PER IL QUALE ESSA E CONCESSA :

    _ 62,8 % DEI QUANTITATIVI DI TONNO UTILIZZATI DALL'INDUSTRIA CONSERVIERA COMUNITARIA NEL CORSO DELLO STESSO TRIMESTRE;

    _ LA MEDIA DEI QUANTITATIVI VENDUTI E CONSEGNATI ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 2 NEL CORSO DELLO STESSO TRIMESTRE DELLE TRE CAMPAGNE DI PESCA PRECEDENTI PER IL QUALE E VERSATA L'INDENNITA;

    _ IL 110 % DELLA MEDIA DEI QUANTITATIVI VENDUTI E CONSEGNATI ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 2 NEL CORSO DELLO STESSO TRIMESTRE DELLE CAMPAGNE DI PESCA 1984/1986 .

    5 . IL CONSIGLIO, ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE CONSTATATA NELLA PRODUZIONE COMUNITARIA E DELLA SITUAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA COMUNITARIA, DELIBERANDO A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, STABILISCE PRIMA DEL 1O GENNAIO 1993 LE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALLE PERCENTUALI NONCHE AL PERIODO DI RIFERIMENTO DI CUI AL PARAGRAFO 4 .

    6 . ENTRO I LIMITI DI CUI AL PARAGRAFO 4, L'IMPORTO DELL'INDENNITA

    CONCESSA A CIASCUNA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E PARI :

    _ ALL'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 3 PER I QUANTITATIVI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE SMERCIATI CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 2 E NON SUPERIORI ALLA MEDIA DEI QUANTITATIVI VENDUTI E CONSEGNATI ALLE STESSE CONDIZIONI DAI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CORSO DELLO STESSO TRIMESTRE DELLE CAMPAGNE DI RIFERIMENTO 1984/1986;

    _ AL 95 % DELL'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 3 PER I QUANTITATIVI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE SUPERIORI ALLA MEDIA DEI QUANTITATIVI DI CUI AL PRIMO TRATTINO, SENZA CHE SIA STATO SUPERATO IL 110 % DEL QUANTITATIVI;

    _ AL 90 % DELL'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 3 PER I QUANTITATIVI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE SUPERIORI A QUELLI DEFINITI AL SECONDO TRATTINO, PARI AL SALDO DEI QUANTITATIVI RISULTANTI DA UNA RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEI QUANTITATIVI AMMISSIBILI AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 .

    LA RIPARTIZIONE E FATTA TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI INTERESSATE, PROPORZIONALMENTE ALLA RISPETTIVA PRODUZIONE NEL CORSO DELLO STESSO TRIMESTRE DELLE CAMPAGNE 1984/1986 .

    7 . LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RIPARTISCONO L'INDENNITA CONCESSA AI LORO MEMBRI PROPORZIONALMENTE AI QUANTITATIVI PRODOTTI DAGLI STESSI, VENDUTI E CONSEGNATI ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 2 .

    L'INDENNITA VERSATA DALL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI AI PRODUTTORI MEMBRI E MAGGIORATA DI UNA COMPENSAZIONE PARI :

    _ AL 2,5 % DELL'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 3 QUANDO L'IMPORTO VERSATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E PARI A TALE IMPORTO,

    _ AL 5 % DELL'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 3 QUANDO L'IMPORTO VERSATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E PARI AL 95 % DI DETTO IMPORTO,

    _ AL 10 % DELL'IMPORTO DI CUI AL PARAGRAFO 3 QUANDO L'IMPORTO VERSATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E PARI AL 90 % DI DETTO IMPORTO .

    TALE COMPENSAZIONE E FINANZIATA CON UN FONDO COSTITUITO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 .

    8 . GLI AIUTI CONCESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 SONO DETRATTI DALL'IMPORTO DELL'INDENNITA COMPENSATIVA PER I QUANTITATIVI CHE NE HANNO BENEFICIATO .

    9 . IL CONSIGLIO, DELIBERANDO A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, STABILISCE LE NORME GENERALI CUI E SOGGETTA LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA .

    10 . LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, IN PARTICOLARE L'IMPORTO E LE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DELL'INDENNITA, SONO ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 33 . ";

    6 ) ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, " VI " E SOSTITUITO DA " VII ";

    7 ) ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2, E INSERITO " 14 TER " DOPO " 14 BIS "; " 17 " E SOSTITUITO DA " 17 BIS ";

    8 ) L'ALLEGATO III E SOSTITUITO DAL TESTO SEGUENTE :

    " ALLEGATO III

    TONNI ( DEL GENERE THUNNUS ), TONNETTI STRIATI ( EUTHYNNUS ( KATSUWONUS ) PELAMIS ) E ALTRE SPECIE DEL GENERE EUTHYNNUS, FRESCHI, REFRIGERATI O CONGELATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DEI PRODOTTI DELLA VOCE 1604, CLASSIFICATI IN UNO DEI SEGUENTI CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA :

    1.2,3DESIGNAZIONE DELLE MERCI

    CODICE NC

    1.2.3FRESCO O REFRIGERATO

    CONGELATO

    PRESENTATI SOTTO FORMA DIVERSA DA QUELLE DELLA VOCE 0304 : // //

    I . LE SEGUENTI SPECIE : // //

    A ) TONNI BIANCHI O ALALUNGA ( THUNNUS ALALUNGA ), AD ECCEZIONE DEI TONNI FRESCHI O REFRIGERATI : // //

    1 . CHE PESANO, PER PEZZO, PIU DI 10 KG ( 1 ) //

    0303 41 11, 0303 41 13 E 0303 41 19

    2 . CHE PESANO, PER PEZZO, NON PIU DI 10 KG ( 1 ) //

    0303 41 11, 0303 41 13 E 0303 41 19

    B ) TONNI ALBACORA ( THUNNUS ALBACARES ): // //

    1 . CHE PESANO, PER PEZZO, PIU DI 10 KG ( 1 )

    0302 32 10

    0303 42 11, 0303 42 31 E 0303 42 51

    2 . CHE PESANO, PER PEZZO, NON PIU DI 10 KG ( 1 )

    0302 32 10

    0303 42 19, 0303 42 39 E 0303 42 59

    C ) TONNETTI STRIATI ( EUTHYNNUS ( KATSUWONUS ) PELAMIS )

    0302 33 10

    0303 43 11, 0303 43 13 E 0303 43 19

    D ) TONNI ROSSI ( THUNNUS THYNNUS ), AD ECCEZIONE DEI TONNI FRESCHI O REFRIGERATI //

    0303 49 11, 0303 49 13 E 0303 49 19

    E ) ALTRE SPECIE DEL GENERE THUNNUS E EUTHYNNUS, AD ECCEZIONE DEL TONNO OBESO ( PARATHUNNUS OBESUS ), FRESCO O REFRIGERATO

    0302 39 10 E 0302 69 21

    0303 49 11, 0303 49 13, 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23 E 0303 79 29

    II . PRESENTATI IN UNA DELLA SEGUENTI FORME : // //

    A ) INTERI // //

    B ) SENZA VISCERI NE BRANCHIE // //

    C ) ALTRI ( AD ESEMPIO, SENZA TESTA ) // // // // //

    ( 1 ) LE INDICAZIONI DI PESO SI RIFERISCONO AI PRODOTTI INTERI ";

    9 ) E INSERITO L'ALLEGATO SEGUENTE :

    " ALLEGATO VI

    1.2PRODOTTI FRESCHI O REFRIGERATI DELLE SEGUENTI SPECIE

    CORRISPONDENTI AI SEGUENTI CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA // //

    1.21 ) LIMANDA ( LIMANDA LIMANDA )

    0302 29 00

    2 ) SOGLIOLA LIMANDA ( MICROSTOMUS KITT )

    0302 29 00

    3 ) TONNO BIANCO O ALALUNGA ( THUNNUS ALALUNGA )

    0302 31 10 0302 31 90

    4 ) TONNO ROSSO ( THUNNUS THYNNUS )

    0302 39 10 0302 39 90

    5 ) TONNO OBESO ( THUNNUS OBESUS O PARATHUNNUS OBESUS )

    0302 39 10 0302 39 90

    6 ) MERLUZZO GIALLO ( POLLACHIUS POLLACHIUS )

    0302 69 51

    7 ) MELU O POTASSOLO ( MICROMESISTIUS POUTASSOU O GADUS POUTASSOU )

    0302 69 85

    8 ) GADO BARBATO ( TRISOPTERUS LUSCUS )

    0302 69 95

    9 ) BOGA ( BOOPS BOOPS )

    0302 69 95

    10 ) MENOLA ( MAENA SMARIS )

    0302 69 95

    11 ) GRONGO ( CONGER CONGER )

    0302 69 95

    12 ) CAPPONE ( TRIGLA SPP .)

    0302 69 95

    13 ) SURO ( TRACHURUS SPP .)

    0302 69 95

    14 ) CEFALO ( MUGIL SPP .)

    0302 69 95

    15 ) RAZZA ( RAJA SPP .)

    0302 69 95 E 0304 10 99 " // //

    10 ) L'ALLEGATO VI DIVENTA ALLEGATO VII;

    11 ) NEL TESTO DEL CAPITOLO 3 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE CHE FIGURA NEL NUOVO ALLEGATO VII, CODICI 0303 42 11, 0303 42 31, 0303 42 51 I TERMINI " NON PESANO " SONO OGNI VOLTA SOSTITUITI DAI TERMINI " CHE PESANO ";

    12 ) L'ALLEGATO VII DIVENTA ALLEGATO VIII .

    ARTICOLO 2

    IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1196/76 ( 1 ) E ABROGATO .

    ARTICOLO 3

    IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    TUTTAVIA L'ARTICOLO 1, PUNTO 11 E APPLICABILE A DECORRERE DAL VENTUNESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

    FATTO A BRUXELLES, ADDI 7 NOVEMBRE 1988 .

    PER IL CONSIGLIO

    IL PRESIDENTE

    P . ROUMELIOTIS

    ( 1 ) GU N . L 133 DEL 22 . 5 . 1976, PAG . 1 .

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