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Document 31988R3285
Council Regulation (EEC) No 3285/88 of 18 October 1988 fixing for the 1988/89 marketing year the representative market price and the threshold price for olive oil and the percentages of the consumption aid to be retained in accordance with Article 11 (5) and (6) of Regulation No 136/66/EEC
Regolamento (CEE) n. 3285/88 del Consiglio del 18 ottobre 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE
Regolamento (CEE) n. 3285/88 del Consiglio del 18 ottobre 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE
GU L 292 del 26.10.1988, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989
Regolamento (CEE) n. 3285/88 del Consiglio del 18 ottobre 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 26/10/1988 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3285/88 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto; considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento; considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1988/1989, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio di oliva sono fissati nel modo seguente: - prezzo rappresentativo di mercato: 190,61 ECU/100 chilogrammi; - prezzo di entrata: 189,43 ECU/100 chilogrammi. Articolo 2 1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,4 %. 2. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 4 %. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.