Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3285

    Regolamento (CEE) n. 3285/88 del Consiglio del 18 ottobre 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

    GU L 292 del 26.10.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3285/oj

    31988R3285

    Regolamento (CEE) n. 3285/88 del Consiglio del 18 ottobre 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d' entrata dell' olio d' oliva, nonché le percentuali dell' importo dell' aiuto al consumo da adottare in conformità dell' articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 26/10/1988 pag. 0001 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3285/88 DEL CONSIGLIO

    del 18 ottobre 1988

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

    considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto;

    considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

    considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1988/1989,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio di oliva sono fissati nel modo seguente:

    - prezzo rappresentativo di mercato: 190,61 ECU/100 chilogrammi;

    - prezzo di entrata: 189,43 ECU/100 chilogrammi.

    Articolo 2

    1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,4 %.

    2. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 4 %.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Y. POTTAKIS

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

    Top