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Document 31988R3172

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 che proroga il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 282 del 15.10.1988, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3172/oj

    31988R3172

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/88 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1988 che proroga il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 15/10/1988 pag. 0029 - 0029


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3172/88 DEL CONSIGLIO

    del 14 ottobre 1988

    che proroga il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni che formano oggetto di dumping o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che con il regolamento (CEE) n. 1745/88 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese;

    considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha quindi significato all'esportatore cinese interessato la propria intenzione di proporre la proroga del dazio provvisorio per un nuovo periodo non superiore a due mesi; che detto esportatore non ha formulato obiezioni di sorta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È prorogato per un periodo non superiore a due mesi il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 1745/88 sulle importazioni di paracetamolo originario della Repubblica popolare cinese.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fermo restando l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, esso è applicabile sino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive, ma al massimo fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 23 ottobre 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. PAPANDREOU

    (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 29.

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