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Document 31988R3115
Commission Regulation (EEC) No 3115/88 of 10 October 1988 re-establishing the levying of customs duties on terry towelling and similar woven terry fabrics of cotton, products of category 9 (order No 40.0090), originating in India, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3783/87 apply
Regolamento (CEE) n. 3115/88 della Commissione del 10 ottobre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d' ordine 40.0090) originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3115/88 della Commissione del 10 ottobre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d' ordine 40.0090) originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio
GU L 278 del 11.10.1988, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 3115/88 della Commissione del 10 ottobre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d' ordine 40.0090) originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1988 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/88 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i tessuti di cotone ricci della categoria di prodotti n. 9 (numero d'ordine 40.0090) il massimale è fissato a 464 t; che, alla data del 30 settembre 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 14 ottobre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0090 // 9 (tonnellate) // 5802 11 00 5802 19 00 6302 60 00 // Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58. (2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.