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Document 31988R2774

    Regolamento (CEE) n. 2774/88 della Commissione del 7 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 809/88, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai mercati di cooperazione amministrativa, da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati

    GU L 249 del 8.9.1988, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2774/oj

    31988R2774

    Regolamento (CEE) n. 2774/88 della Commissione del 7 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 809/88, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai mercati di cooperazione amministrativa, da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati

    Gazzetta ufficiale n. L 249 del 08/09/1988 pag. 0005 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/88 DELLA COMMISSIONE

    del 7 settembre 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 809/88, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai mercati di cooperazione amministrativa, da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3363/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, concernente il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati (1), in particolare l'articolo 3,

    considerando che per l'insieme dei prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 3363/86, le norme in materia d'origine applicabili figurano nel regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione (2); che occorre modificare quest'ultimo regolamento, affinché i prodotti originari della Comunità esportati verso i territori occupati e ivi sottoposti a lavorazioni o a trasformazioni possano essere considerati come prodotti originari di detti territori ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti finiti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 809/88 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per prodotti originari dei territori occupati, sempre che essi siano stati trasportati direttamente, ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

    a) come prodotti originari dei territori occupati:

    i) i prodotti interamente ottenuti in questi territori;

    ii) i prodotti ottenuti in questi territori e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente regolamento;

    b) come prodotti originari della Comunità;

    i) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità;

    ii) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari dei territori occupati, ai sensi del presente regolamento.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 2 a 4 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II ».

    2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 5

    1. Sono considerati come trasportati direttamente dai territori occupati nella Comunità e dalla Comunità nei territori occupati:

    a) i prodotti trasportati senza attraversamento di un altro territorio;

    b) i prodotti trasportati attraverso territori diversi dai territori occupati o dal territorio della Comunità, con o senza trasbordo o deposito provvisorio, sempre che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle esigenze del trasporto e i prodotti non vi siano stati immessi in consumo e non vi abbiano subito, all'occorrenza, operazioni diverse dallo scarico e dal ricarico o da operazioni destinate a garantire la conservazione tal quali.

    2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, punto b), sono soddisfatte è fornita presentando alle autorità doganali nella Comunità o alle camere di commercio dei territori occupati:

    a) un titolo attestante il trasporto unico, emesso nei territori occupati o nella Comunità, con il quale è stato effettuato l'attraversamento del paese;

    b) oppure attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    - una descrizione esatta dei prodotti,

    - la data dello scarico e del ricarico dei prodotti o, eventualmente, d'imbarco o di sbarco con l'indicazione delle navi utilizzate,

    - la certificazione delle condizioni in cui ha avuto luogo la permanenza dei prodotti,

    c) o, in mancanza di qualsiasi documento probante ».

    3. All'articolo 6, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente regolamento, è fornita mediante il certificato di circolazione delle merci EUR.1. Tuttavia la prova del carattere originario, ai sensi del presente regolamento, dei prodotti che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i colli postali) può essere fornita mediante il formulario EUR.2, sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il loro valore non ecceda 2 590 ECU per spedizione.

    2. I prodotti originari dei territori occupati, ai sensi del presente regolamento, sono ammessi all'importazione nella Comunità, al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci ECU.1 rilasciato dalle camere di commercio dei territori occupati o del formulario EUR.2, sempre che tali organismi coadiuvino la Comunità permettendo alle autorità doganali degli Stati membri di verificare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in questione.

    3. La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco delle camere di commercio di cui al paragrafo 2 nonché i campioni dei timbri utilizzati da tali enti ».

    4. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce rispettivamente dalle camere di commercio dei territori occupati o dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale venga effettuata o garantita ».

    5. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 8

    1. Il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è effettuato rispettivamente dalle camere di commercio dei territori occupati o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente regolamento.

    2. Per controllare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le camere di commercio dei territori occupati o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono richiedere qualsiasi pezza giustificativa e procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.

    3. Spetta rispettivamente alle camere di commercio dei territori occupati o alle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione vigilare affinché i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, siano debitamente compilati. Esse verificano, in particolare, se il riquadro riservato alla designazione delle merci sia stato compilato in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Quando il riquadro non sia riempito interamente, al disotto dell'ultima riga deve essere tirata una linea orizzontale e la parte in bianco deve essere barrata.

    4. Ai fini del presente regolamento, il riquadro n. 11 del certificato di circolazione EUR.1 è vistato rispettivamente dalle camere di commercio competenti dei territori occupati o dalle autorità doganali competenti dello Stato membro di esportazione. La data del rilascio del certificato deve essere indicata in questo riquadro ».

    6. All'articolo 19, il testo del paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Le camere di commercio dei territori occupati o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 a posteriori solo dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della documentazione corrispondente.

    I certificati rilasciati a posteriori devono essere corredati di una delle seguenti diciture:

    - "EXPEDIDO A POSTERIORI"

    - "UDSTEDT EFTERFOELGENDE"

    - "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT"

    - "EKDOTHEN EK TON YSTEROI"

    - "ISSUED RETROSPECTIVELY"

    - "DÉLIVRÉ À POSTERIORI"

    - "RILASCIATO A POSTERIORI"

    - "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

    - "EMITIDO A POSTERIORI" ».

    7. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 20

    In caso di furto, perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle camere di commercio dei territori occupati o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione che l'hanno richiesto un duplicato compilato in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve essere corredato di una delle seguenti diciture:

    - "DUPLICADO"

    - "DUPLIKAT"

    - "DUPLIKAT"

    - "ANTIGRAFO"

    - "DUPLICATE"

    - "DUPLICATA"

    - "DUPLICATO"

    - "DUPLICAAT"

    - "SEGUNDA VIA" ».

    8. É inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 22 bis

    La procedura di cui agli articoli 21 e 22 viene applicata, mutadis mutandis, dalle camere di commercio dei territori occupati quando ritengano necessario effettuare un controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità doganali degli Stati membri, o del formulario EUR.2 ».

    9. La nota esplicativa 2 figurante nell'allegato I è sostituita dalla nota seguente:

    « Nota 2: Articolo 1

    Le condizioni stabilite nell'articolo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione nei territori occupati o nella Comunità.

    Se dei prodotti originari esportati dai territori occupati o dalla Comunità verso un altro paese vi ritornano essi sono considerati come non originari, a meno che non si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    - che le merci che ritornano sono le stesse che figurano esportate, e

    - che esse non hanno subito operazioni diverse da quelle strettamente necessarie per garantire la conservazione tali quali durante la permanenza in tale paese ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 103.

    (2) GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1.

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