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Document 31988R2660

Regolamento (CEE) n. 2660/88 della Commissione del 26 agosto 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

GU L 237 del 27.8.1988, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2660/oj

31988R2660

Regolamento (CEE) n. 2660/88 della Commissione del 26 agosto 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 27/08/1988 pag. 0023 - 0023


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2660/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1.

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4186/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1988) (2),

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati , i prodotti indicati nell'articolo 1 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti di un massimale annuale di 49 315 t, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario della situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 30 agosto al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Iugoslavia:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 01.0030 // 3105 // Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti, azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

(2) GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.

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